lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16238 depositata l’ 8 giugno 2023 – Le disposizioni sull’imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l’aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l’imponibile su cui applicare l’aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

Le disposizioni sull'imponibile previdenziale di cui all’art. 12, l. n. 153/1969, e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), operano su piani diversi, determinandosi con la prima quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti, e prescrivendosi con la seconda che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16858 depositata il 13 giugno 2023 – Il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria) è tenuto a verificare se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie; una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l’attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività

Il giudice adito per il riconoscimento dell’indennità prevista in favore del personale universitario non medico in servizio presso le strutture sanitarie indicate dagli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità De Maria) è tenuto a verificare se i soggetti richiedenti svolgano effettivamente detto servizio presso le menzionate strutture sanitarie; una volta accertato ciò, diviene irrilevante appurare se le loro mansioni abbiano contenuto assistenziale e se siano caratterizzate da un imprescindibile raccordo con l’attività medica, così da essere di supporto ad essa, poiché tali mansioni, pur non essendo strettamente sanitarie o di cura e, quindi, assistenziali in senso tradizionale, vanno considerate, comunque, funzionali alla detta attività

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16619 depositata il 12 giugno 2023 – Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va considerato, nella base di calcolo dell’indennità, lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente

Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va considerato, nella base di calcolo dell’indennità, lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente

Contratti stagionali: La Cassazione definisce le attività stagionali e le cd. “punte di stagionalità”

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9243 depositata il 4 aprile 2023, intervenendo in tema di lavoro stagionale, nell'affermare, ai fini della validità dei contratti stagionali, l'obbligo della contrattazione collettiva pur parlando di punte di attività in determinati periodi dell’anno non ha tipizzato le attività che si ritengono stagionali, ha ribadito che "... nel [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 9243 depositata il 4 aprile 2023 – Nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico- produttiva

Nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico- produttiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13873 depositata il 19 maggio 2023 – L’utilizzo di sistemi biometrici rientra tra i trattamenti che presentano ‘rischi specifici’ per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato e la valutazione circa la legittimità del trattamento biometrico non può prescindere dal pronunciamento n. 4 del 10.1.2013 del Garante per la Privacy

L’utilizzo di sistemi biometrici rientra tra i trattamenti che presentano ‘rischi specifici’ per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato e la valutazione circa la legittimità del trattamento biometrico non può prescindere dal pronunciamento n. 4 del 10.1.2013 del Garante per la Privacy

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12649 depositata il 10 maggio 2023 – Il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave – anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo – a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte

Il trasferimento senza consenso del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5, è vietato anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave - anche se la situazione di gravità è testualmente richiesta con il rinvio al comma 3 del medesimo articolo - a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13799 depositata il 19 maggio 2023 – In caso di riforma, totale o parziale (id. est. cassazione) , della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973

In caso di riforma, totale o parziale (id. est. cassazione) , della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente; il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui esso era sorto ricade, infatti, nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, d.P.R, n. 602 del 1973

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