licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30646 – Licenziamento del dirigente – In presenza di gruppi di imprese distinte ma fortemente integrate, «è giuridicamente possibile concepire un’impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro»

in presenza di gruppi di imprese distinte ma fortemente integrate, «è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31835 – In tema di licenziamenti collettivi, è stato affermato che l’art. 4 co. 9 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone oltre alla individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operare degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perché lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo

In tema di licenziamenti collettivi, è stato affermato che l'art. 4 co. 9 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone oltre alla individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operare degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perché lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31532 – L’accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

L'accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31519 – Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2019, n. 31395 – L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile

l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro, e costituire giusta causa di licenziamento, quando avvenga con modalità tali che, superando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell'ordinaria convivenza civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2019, n. 29102 – La verifica del requisito della ‘manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento’ concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

La verifica del requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

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