licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32255 – Nell’ambito del rapporto di lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore non ha effetti risolutivi automatici, ma determina l’inizio del regime di recedibilità “ad nutum”, attribuendo al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purché il lavoratore, fuori dall’ipotesi di recesso per giusta causa, abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie a una tempestiva intimazione del licenziamento ai sensi dell’art. 2118 c.c., valida anche se intervenuta durante il periodo di recedibilità causale

Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, il compimento dell'età pensionabile da parte del lavoratore non ha effetti risolutivi automatici, ma determina l'inizio del regime di recedibilità "ad nutum", attribuendo al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purché il lavoratore, fuori dall'ipotesi di recesso per giusta causa, abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie a una tempestiva intimazione del licenziamento ai sensi dell'art. 2118 c.c., valida anche se intervenuta durante il periodo di recedibilità causale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 dicembre 2019, n. 32072 – In tema di licenziamento collettivo, la sufficienza e la adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura vanno valutate in relazione alla finalità della corretta informazione delle organizzazioni sindacali

In tema di licenziamento collettivo, la sufficienza e la adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura vanno valutate in relazione alla finalità della corretta informazione delle organizzazioni sindacali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2019, n. 31946 – In materia di trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l’art. 47, comma 5, della L. n. 428 del 1990, ha previsto ampia facoltà, per l’impresa subentrante, di concordare condizioni contrattuali per l’assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall’art. 2112 cod.civ. nonché la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio

In materia di trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l'art. 47, comma 5, della L. n. 428 del 1990, ha previsto ampia facoltà, per l'impresa subentrante, di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione ex novo dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 cod.civ. nonché la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto tale derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche se peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2019, n. 32074 – Licenziamento per utilizzo improprio ed arbitrario di somme detenute per conto della società datrice di lavoro con conseguente rottura del vincolo fiduciario

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2019, n. 32074 Licenziamento - Qualifica di coordinatrice - Codatorialità - Elementi istruttori - Utilizzo improprio ed arbitrario di somme detenute per conto della società datrice di lavoro - Giustificazioni scritte - Rottura del vincolo fiduciario Rilevato che 1. Con ricorso depositato in data 8.6.2012 F.S. ha adito [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31834 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed oneri di allegazione e prova dell’impossibilità di <> fanno interamente capo alla parte datrice

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31834 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità - Indennità risarcitoria - Impossibilità di repechage - Onere probatorio Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Roma, pronunziando in sede di reclamo ex lege n. 92 del 2012, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30646 – Licenziamento del dirigente – In presenza di gruppi di imprese distinte ma fortemente integrate, «è giuridicamente possibile concepire un’impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro»

in presenza di gruppi di imprese distinte ma fortemente integrate, «è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31835 – In tema di licenziamenti collettivi, è stato affermato che l’art. 4 co. 9 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone oltre alla individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operare degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perché lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo

In tema di licenziamenti collettivi, è stato affermato che l'art. 4 co. 9 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone oltre alla individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operare degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perché lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31532 – L’accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

L'accertamento della violazione del principio della tempestività della contestazione disciplinare, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, e rileva l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

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