licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 25583 depositata il 10 ottobre 2019 – Il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni

Il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 dicembre 2019, n. 34368 – L’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica

L’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito, per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34133 – Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la causa petendi è data dall’inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la causa petendi è data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest'ultimo l'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34124 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore non può essere meramente strumentale a un incremento del profitto, ma deve essere rivolta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti e l’impossibilità del repêchage – Licenziamento ritorsivo solo in presenza dell’unicità del motivo illecito

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore non può essere meramente strumentale a un incremento del profitto, ma deve essere rivolta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti e l’impossibilità del repêchage

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34200 – Licenziamento disciplinare a seguito di procedimento penale – Inammissibilità del ricorso per mancato rispetto rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione e mancata indicazione del fatto controverso e decisivo

Licenziamento disciplinare a seguito di procedimento penale - Inammissibilità del ricorso per mancato rispetto rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione e mancata indicazione del fatto controverso e decisivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34132 – In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro – purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido – ai fini della legittimità del recesso

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro - purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell'invalido - ai fini della legittimità del recesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33705 – Il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, da un lato, non richiede impugnazione del termine di decadenza di cui all’art. 6 della I. n. 604 del 1966 e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi, sul diritto del lavoratore alla retribuzione sino alla riammissione in servizio

in relazione ad imprese assoggettate alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi nn. 604 del 1966 e 108 del 1990, il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, da un lato, non richiede impugnazione del termine di decadenza di cui all'art. 6 della I. n. 604 del 1966 e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi, sul diritto del lavoratore alla retribuzione sino alla riammissione in servizio

Corte di Cassazione sentenza n. 32258 depositata il 10 dicembre 2019 – La responsabilità dirigenziale per “violazione di direttive”, proprio perché presuppone uno stretto collegamento con il raggiungimento dei risultati programmati, deve riferirsi a quelle direttive che siano strumentali al perseguimento dell’obiettivo assegnato al dirigente perché solo in tal caso la loro violazione può incidere negativamente sul risultato, in via anticipata rispetto alla verifica finale

La responsabilità dirigenziale per "violazione di direttive", proprio perché presuppone uno stretto collegamento con il raggiungimento dei risultati programmati, deve riferirsi a quelle direttive che siano strumentali al perseguimento dell'obiettivo assegnato al dirigente perché solo in tal caso la loro violazione può incidere negativamente sul risultato, in via anticipata rispetto alla verifica finale

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