licenziamenti

TRIBUNALE DI TREVISO – Sentenza 19 settembre 2019, n. 424 – Il principio di immutabilità della contestazione determina di per sé l’illegittimità della sanzione applicata

TRIBUNALE DI TREVISO - Sentenza 19 settembre 2019, n. 424 Rapporto di lavoro - Sanzione disciplinare - Omesse operazioni previste dal ciclo di lavoro - Accertamento Motivazioni in fatto e diritto della decisione Oggetto di causa è la legittimità della sanzione disciplinare di 1 ora di multa irrogata dalla società alla lavoratrice, con lettera del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24157 – Licenziamento disciplinare per una condotta connotata da particolare violenza sul luogo di lavoro – Il termine finale di decadenza che la fictio dell’intervenuta accettazione delle giustificazioni sono, evidentemente, collegate all’esercizio, da parte del lavoratore, della specifica facoltà

Licenziamento disciplinare per una condotta connotata da particolare violenza sul luogo di lavoro - Il termine finale di decadenza che la fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni sono, evidentemente, collegate all'esercizio, da parte del lavoratore, della specifica facoltà

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2019, n. 23917 – Licenziamento collettivo illegittimo se dalla graduatoria, redatta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991, sono esclusi alcuni lavoratori

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 settembre 2019, n. 23917 Licenziamento collettivo - Procedura - Graduatoria dei lavoratori in mobilità Rilevato che 1. Con sentenza n. 79 depositata il 25.1.2018 la Corte di appello di Messina ha respinto il reclamo proposto dalla società A. s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 settembre 2019, n. 23789 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del c.d. repêchage, ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 settembre 2019, n. 22928 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto – In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico

Licenziamento per superamento del periodo di comporto - In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati, che cadano durante il periodo di malattia indicato dal certificato medico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 settembre 2019, n. 23583 – Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. Per accordare la tutela che l’ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. Per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce a fronte di tale violazione, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 settembre 2019, n. 22809 – Licenziamento a seguito di contestazione disciplinare – La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima ove sia dimostrata l’esigenza datoriale di verifica ulteriore del comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell’adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute

Licenziamento a seguito di contestazione disciplinare - La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro col medesimo datore e per le stesse mansioni è legittima ove sia dimostrata l'esigenza datoriale di verifica ulteriore del comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell'adempimento della prestazione, in relazione a mutamenti che possano essere intervenuti per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22803 – Domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo versamento dei contributi per il periodo compreso tra la data dell’illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l’ordine di reintegra del lavoratore

Domanda di risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo versamento dei contributi per il periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore

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