CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2019, n. 23917
Licenziamento collettivo – Procedura – Graduatoria dei lavoratori in mobilità
Rilevato che
1. Con sentenza n. 79 depositata il 25.1.2018 la Corte di appello di Messina ha respinto il reclamo proposto dalla società A. s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, collettivo, intimato a G. F. e ha condannato l’azienda, ex art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970 (novellata dalla legge n. 92 del 2012), a pagare un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. La Corte distrettuale riteneva, confermando la sentenza del giudice di prime cure, che la procedura di licenziamento collettivo era stata erroneamente impostata in quanto, pur ricomprendendo tutti i lavoratori delle unità produttive della provincia di Messina (come indicato nella comunicazione di avvio inoltrata alle organizzazioni sindacali), aveva in concreto escluso i dipendenti dei punti vendita di T.N. e T.S., esclusi dalla graduatoria redatta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223 del 1991.
3. Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a due motivi. Resiste F. con controricorso.
Considerato che
1. La ricorrente denuncia vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414, 421 cod.proc.civ., 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), avendo la sentenza impugnata, erroneamente interpretato la graduatoria dei lavoratori da porre in mobilità, correttamente redatta su base provinciale, ma con esclusione dei lavoratori con rapporto di lavoro part time (coincidenti con tutti i dipendenti addetti alle unità operative di T.N. e T.S., oltre quelli, sempre con orario a tempo parziale, assegnati alle unità operative di B. e T.), profilo di illegittimità non sollevato dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio.
4. Il ricorso è inammissibile operando, quanto al primo motivo, la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme” e, quanto al secondo motivo, il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione
5. L’art. 348 ter, comma 5, cod.proc.civ. prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360, comma 1, cod.proc.civ. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, con la conseguenza che il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme.
6. Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte ha confermato, in sede di reclamo, la statuizione del Tribunale (emessa in sede di opposizione), che aveva rinvenuto la violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 delle legge n. 223 del 1991, con conseguente illegittimità del licenziamento collettivo, per avere – la società – dapprima proceduto al trasferimento di quattro lavoratori fuori dalla provincia di Messina e, solo successivamente, stilato la graduatoria dei lavoratori in mobilità escludendo i dipendenti addetti alle unità produttive di T.N. e T.S. (pag. 3 sentenza impugnata).
7. Concernendo, la conferma della Corte distrettuale, sia il dispositivo sia la ricostruzione del fatto effettuata dal giudice dell’opposizione, il ricorrente in cassazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. nn. 26774 del 2016, 5528 del 2014), disamina che non è stata effettuata.
8. La censura di cui al secondo motivo di ricorso è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (anche per estratto) dell’atto introduttivo del giudizio del lavoratore, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011).
9. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza.
10. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.