licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8310 – Licenziamento per indebita fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104 del 1992 – Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33 in coerenza con la funzione dello stesso, l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto

Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33 in coerenza con la funzione dello stesso, l'assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2019, n. 8223 – In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2019, n. 8223 Licenziamento per assenze ingiustificate dal luogo di lavoro - Natura fittizia della qualifica di socio di cooperativa - EsclusIone operatività della decadenza ex art. 2533 c.c. - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Reiezione implicita della pretesa o della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2019, n. 8215 – Salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2019, n. 8215 Contratto di lavoro - Nullità dell'apposizione del termine - lnerzia del lavoratore protratta per un considerevole lasso di tempo dalla scadenza - Condotta socialmente tipica idonea a perfezionare la risoluzione per mutuo consenso - "Concorrenza con altri elementi convergenti" che inequivocabilmente palesino la volontà risolutiva [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 marzo 2019, n. 8224 – In tema di estinzione del rapporto del socio lavorativa di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità del lavoratore

l'effetto estintivo determinato dalla delibera di esclusione non elimina l'illegittimità del licenziamento, che deve essere valutata da giudice del lavoro, permanendo comunque l'interesse del lavoratore a fare valere eventuali vizi del recesso (nel caso in esame la violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970), dall'altro hanno sottolineato che la eventuale tutela risarcitoria deve essere modulata secondo i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966, sempre dovuta quando il rapporto non si ripristini, laddove, rispetto al risarcimento, l'offerta datoriale di riassunzione contemplata dall'art. 8 corrisponde ad una proposta contrattuale di ricostituzione di nuovo rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2019, n. 8026 – In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza

In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall'art. 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di detto termine di 20 giorni decorre l'ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore medesimo è tenuto a presentare, ai sensi dell'ultima parte del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 marzo 2019, n. 7851 – Il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti

in caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2. della l. n. 604 del 1996, come modificato dall’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2019, n. 7711 – La giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l’effetto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell’organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni

sebbene la mancata corresponsione della retribuzione per un periodo significativo possa costituire giusta causa di dimissioni, tuttavia la stessa è da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia consentito a continuare l'attività per tutto o per parte del periodo di preavviso. In tal caso, infatti, è lo stesso comportamento concludente del lavoratore ad escludere la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6174 – Licenziamento disciplinare per allontanamento dal posto di lavoro durante l’orario di servizio – La tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dell’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi

i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

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