CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4224 – Per la configurabilità della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo
la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, dato che non si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico e che, relativamente al capo della sentenza con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitone, non si era formato alcun giudicato