licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2019, n. 4672 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è piuttosto sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa

ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, seppure l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, è piuttosto sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4224 – Per la configurabilità della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo

la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, dato che non si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico e che, relativamente al capo della sentenza con il quale erano state regolate le conseguenze risarcitone, non si era formato alcun giudicato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2019, n. 4685 – Licenziamento del Dirigente privo di giustificatezza

il demansionamento sia potenzialmente idoneo a pregiudicare beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale e la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti; ancora si reputa che particolare rilievo assumano, a questo proposito, la dignità personale del lavoratore quale diritto inviolabile, a norma degli artt. 2, 4 e 32 Cost.; sicché, la lesione di tale diritto, rappresentata dai pregiudizi alla professionalità da dequalificazione che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore nella sua evoluzione all'interno della formazione sociale costituita dall'impresa, ha attitudine a generare danni a contenuto non patrimoniale, per la sua idoneità ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4670 – Licenziamento per indebita utilizzazione dei permessi ex legge n. 104/1992 – Leciti i i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo

i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., laddove non riguardino l'adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo (v. Cass. 12 settembre 2018, n. 22196; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 22 maggio 2017, n. 12810); né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4076 – Il licenziamento collettivo intimato in violazione dei criteri (contrattuali o legali) di scelta, ancorché all’esito di una procedura svoltasi nel pieno rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991, si risolve pur sempre in un atto di recesso individuale ingiustificato

la violazione delle procedure (in coerenza con l'espressa previsione di una possibilità di sanatoria di tali vizi «ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo») viene ora sanzionata con l'obbligo del pagamento della indennità risarcitoria onnicomprensiva da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione, così come prevista dal quinto comma del nuovo art. 18. Solo per la violazione della forma scritta rimane, come per il licenziamento individuale, la previsione dell'applicazione della tutela reintegratoria piena, quale regolata dal primo comma del nuovo testo dell'art. 18 St. lav.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4427 – Illegittimo il licenziamento per condotte imputate e condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso ( agli eredi)

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4427 Licenziamento - Indennità sostitutiva del preavviso - lndennità supplementare - Posizione dirigenziale - Condotte imputate Rilevato che La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 1726/2016, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 20615/2012, riteneva la giustificatezza del licenziamento intimato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 febbraio 2019, n. 3899 – Si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto

In ambito lavoristico, il concetto di impresa e di datore di lavoro è infatti individuabile, sulla base di una "concezione realistica", nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione di lavoro ed è titolare dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione stessa è destinata ad inserirsi

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