CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5372 – Il rapporto di lavoro dei dirigenti, anche dopo l’entrata in vigore della l. 108/90, non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 I. 604/66, non avendo la suddetta legge n. 108 inciso sull’art. 10 della legge n. 604 del 1966 (…), tuttavia in caso di recesso – come nella specie – non affetto da nullità, ma soltanto ingiustificato, l’atto di recesso è inidoneo a realizzare la risoluzione del rapporto soltanto nell’ambito dell’area di operatività della stabilità reale
in tema di licenziamento ingiustificato (del dirigente) non sussiste un interesse all'affermazione dell'esistenza di una forma di illiceità piuttosto che di un'altra, sotto il profilo della non giustificatezza, ove la distinzione non produca effetti in ordine alle conseguenze dell'illegittimità del recesso" sicché, fermo che l'ingiustificatezza del licenziamento del dirigente - che, com'è noto, è licenziabile ad nutum - può non coincidere con l'assenza di giusta causa o di giustificato motivo, "al fine di accertare la configurabilità del diritto del dirigente all'indennità supplementare e di preavviso, l'ingiustificatezza del recesso datoriale può evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi del licenziamento, ovvero da un'infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere quanto meno disagevole la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie ovvero prive di adeguatezza sociale