CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4080
Cessione del ramo di azienda – Struttura oggetto di cessione – Autonomia funzionale – Riduzione di organici
Fatti di causa
La Corte di Appello di Roma, con sentenza nr. 2705 del 2016, in accoglimento del gravame proposto dai lavoratori avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 3961 del 2013 (di rigetto della domanda in origine proposta nei confronti di T.I. Spa e T.I.I.T. srl (già S.S.C. srl) per l’accertamento di inefficacia della cessione del ramo di azienda «I.T. Operations» dall’una all’altra società) dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione ai rapporti con A.B. e P.T., e, nei confronti degli altri appellanti, la nullità della cessione dei contratti di lavoro e la prosecuzione dei rapporti alle dipendenze di T.I. S.p.A.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito escludeva la sussistenza di una vicenda riconducibile all’art. 2112 cod.civ. per difettare la struttura oggetto di cessione (id est I.T. Operations) della necessaria autonomia funzionale.
La Corte territoriale osservava come l’articolazione trasferita non fosse, in alcun modo, in grado dì assicurare, nel rispetto dei criteri di economicità, il proficuo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
A giudizio della Corte d’appello, l’effettivo intento perseguito con l’operazione di cessione era stato quello di una riduzione di organici da parte di T.I. SpA, come dimostravano la condizione di esubero del ramo, l’assenza di beni tali da generare profitto, la persistente ingerenza della cedente nella gestione organizzativa della cessionaria S.S.C. srl (id est S.S.C. srl e poi T.I.I.T. srl).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.I. S.p.A., affidato a tre motivi, cui hanno resistito i lavoratori.
T.I.I.T. S.r.l. (già S.S.C. S.r.l.) ha proposto ulteriore ricorso avverso la medesima sentenza, con tre motivi, ed i lavoratori hanno depositato controricorso.
T.I. SpA ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., anche nella qualità di incorporante la società T.I.I.T. (TI.IT), con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ., con la quale, tra l’altro, riportandosi alle originarie difese, ha insistito per l’accertamento di illegittimità della cessione del ramo di azienda.
Ragioni della decisione
Deve darsi atto, in via preliminare, che, a far data dal 1 gennaio 2017, la società T.I.IT, cessionaria del ramo di azienda per cui è causa, è stata incorporata da T.I. SpA; i lavoratori, dunque, per effetto della descritta vicenda societaria, sono, nelle more, nuovamente transitati in T.I. SpA, incorporante. T.I. spa ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Parte controricorrente ha manifestato la persistenza dell’interesse al ripristino del rapporto ex tunc e quindi alla conferma della impugnata decisione.
Osserva il Collegio che la richiesta delle parti ricorrenti dà luogo all’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto assorbente rispetto ad ogni ed ulteriore questione controversa in causa.
L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (Cass. nr. 10553 del 2017; Cass. nr. 21951 del 2013).
Si osserva, altresì, che la manifestata persistenza dell’interesse dei controricorrenti alla conferma della impugnata decisione e, in sostanza, alla conferma del loro diritto al ripristino del rapporto con T.I. spa, non viene scalfita dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso in cassazione, in quanto detta pronuncia lascia comunque ferma la statuizione della Corte di appello oggetto della presente impugnazione (cfr. Cass. nn. 31985-32589-32590 del 2018, in relazione ad analoghe fattispecie).
I ricorsi devono quindi essere dichiarati inammissibili.
Quanto alle spese, si rileva che le stesse, in ragione del principio di causalità del processo, devono essere poste a carico della parte che ha dato causa allo stesso ove le ragioni sopravvenute (sopraggiunta carenza di interesse) abbiano escluso la valutazione del merito delle domande.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, chi, per l’attuazione del suo diritto, si è trovato nella necessità o ha ravvisato l’opportunità di ricorrere al giudice, deve sopportare sia le spese giudiziali proprie che quelle sostenute dalla controparte, esclusa ogni possibilità di compensazione, la quale è prevista dalla legge soltanto come mezzo di eliminazione o di riduzione della condanna alle spese della parte soccombente ( in tal senso, Cass. 31985 cit. che richiama Cass. nr. 6448 del 1997; Cass. nr. 1124 del 1986).
Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di inammissibilità per ragioni sopravvenute, quale il difetto di interesse ( in tal senso Cass. nr. 19464 del 2014; Cass. nr. 13636 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Condanna T.I. SpA, anche quale incorporante di T.I.I.T. Srl, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dei controricorrenti, in euro 15.500,00 per compensi professionali, euro 400,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8802 - Accertamento dell'illegittimità della cessione di ramo d’azienda e credito pecuniario del lavoratore qualificato come risarcitorio con conseguente indetraibilità di quanto percepito per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18117 - In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2021, n. 29203 - Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 7857 depositata il 17 marzo 2023 - Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 civ., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della…
- Conferimento di ramo di azienda da parte di un residente di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente - artt. 176 e ss. del TUIR, art. 2 decreto 633/72, art. 4 Tariffa I DPR 131/86…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 novembre 2019, n. 29092 - In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all 'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…
- Non è configurabile l’aggravante del reato d
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 2…
- Il giudice non può integrare il decreto di sequest
Il giudice non può integrare il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla…