CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18117 – In caso di cessione di ramo d’azienda, l’acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell’art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano “inerenti” alla gestione del ramo d’azienda ceduto