licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2018, n. 32607 – In tema di procedimento disciplinare, il termine per la contestazione della mancanza è volto a garantire la tempestività dell’esercizio del potere, in funzione della necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore ed in considerazione del principio del legittimo affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta

in tema di procedimento disciplinare, il termine per la contestazione della mancanza è volto a garantire la tempestività dell'esercizio del potere, in funzione della necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore ed in considerazione del principio del legittimo affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32759 – Licenziamento – Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32759 Licenziamento - Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro - Collaboratori esterni - Divieto di accesso alla sede aziendale - Politica aziendale - Autorizzazione Rilevato che con sentenza in data 11 - 14 giugno 2017 numero 1342 la Corte d'appello di Milano - giudice [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32500 – Il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal c.c.n.l. in relazione ad una determinata infrazione

La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra poi nel IV comma dell'art. 18 solo nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il V comma dell'art. 18 prevede la tutela indennitaria c.d. forte. La novella del 2012 ha introdotto quindi una graduazione delle ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplinari, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della reintegrazione e limitando la tutela risarcitoria alla ipotesi del difetto di proporzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo. Il giudice deve quindi oggi procedere ad un giudizio più completo ed articolato rispetto al passato, dovendo accertare non solo se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, ma, nel caso in cui lo escluda, anche il grado di divergenza della condotta datoriale dal modello legale e contrattuale legittimante

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32494 – La reintegrazione nel posto di lavoro può essere disposta dal giudice nei confronti di una società in liquidazione ma solo allorché non venga provata la cessazione definitiva dell’attività e l’azzeramento effettivo dell’organico del personale

la reintegrazione nel posto di lavoro può essere disposta dal giudice nei confronti di una società in liquidazione ma solo allorché non venga provata la cessazione definitiva dell'attività e l'azzeramento effettivo dell'organico del personale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31487 – L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta

l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32498 – E’ onere della parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale, di allegarli al ricorso e di indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte

E' onere della parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale, di allegarli al ricorso e di indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32159 – La verifica del requisito della concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

"la verifica del requisito della concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32158 – E’ espressamente prevista dall’art. 18 la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento , senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità

Il giudice applica la ... disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore"; pertanto in tutti i casi di licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore - sia esso assunto come disabile ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta - dovrà applicarsi la cd. tutela reintegratoria attenuata ove il giudice "accerti il difetto di giustificazione"; sempre dal punto di vista letterale vale evidenziare la differenza rispetto alla previsione contenuta nel medesimo comma per l'ipotesi in cui il giudice "accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo" in cui egli "può" applicare la disciplina cd. reintegratoria attenuata

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