licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 gennaio 2019, n. 192 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo

in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 138 – Per i licenziamenti disciplinari l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile

L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenute nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò la sussistenza della giusta causa per grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore alle norme di etica o del comune vivere civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 gennaio 2019, n. 79 – Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo

il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 142 – Licenziamento a seguito di processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale – Procedura per l’autorizzazione della cassa integrazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 gennaio 2019, n. 142 Licenziamento - Processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Procedura per l’autorizzazione della cassa integrazione Rilevato che 1. la Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 187 pubblicata il 28.4.2014, ha confermato la sentenza di primo grado di condanna della L. s.p.a. al pagamento in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 88 – In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l’addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l'addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006). Si è inoltre sottolineato come il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 89 – In ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, la violazione del termine di sette giorni per le comunicazioni di cui all’art. 4 comma 9 della legge n. 223/1991 introdotto dall’art. 1 comma 44 della legge n. 92 del 2012, determina l’illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell’indennità risarcitoria

in ipotesi di licenziamento collettivo per cessazione di attività, la violazione del termine di sette giorni per le comunicazioni di cui all'art. 4 comma 9 della legge n. 223/1991 introdotto dall'art. 1 comma 44 della legge n. 92 del 2012, determina l'illegittimità del licenziamento e la sanzione del pagamento dell'indennità rlsarcitoria, per effetto dell'espresso richiamo dell'art. 24 della predetta legge all'art. 4 citato, operato al fine di consentire il controllo sindacale sull'effettività della scelta datoriale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2018, n. 32876 – Licenziamento per riduzione del personale e criteri di scelta legali – La prevalenza di un unico criterio, pur in principio compatibile con la previsione della legge nr. 223 del 1991, art. 5, comma 1, non sottende intenti elusivi e discriminatori

Licenziamento per riduzione del personale e criteri di scelta legali - La prevalenza di un unico criterio, pur in principio compatibile con la previsione della legge nr. 223 del 1991, art. 5, comma 1, non sottende intenti elusivi e discriminatori

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