CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1516 – La scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art.41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 gennaio 2019, n. 1516 Licenziamento collettivo - Progetto di riduzione del personale - Prospettata cessazione della attività produttiva - Termini simulatori Fatti di causa La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da N. V. volta a conseguire la [...]