CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32330 – Licenziamento per rifiuto del lavoratore al distacco è illegittimo se il distacco comporta un mutamento sostanziale delle mansioni, poiché in tale ipotesi occorre il consenso del lavoratore
il lavoratore, il quale riceva la comunicazione di un provvedimento di distacco, ai sensi della norma richiamata, è gravato dall'onere di fare presente al datore di lavoro il proprio rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono (o di tenere ferme quelle inizialmente prospettate, ove diverse da un mutamento di mansioni), l'art. 30 richiedendo il consenso del lavoratore nei casi (tutti) in cui il mutamento delle mansioni sia conseguenza oggettiva dell'attuazione dell'ordine, senza che possa rilevare la rappresentazione che di esso e dei suoi effetti abbia dato il datore di lavoro.