licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32164 – Accordo transattivo viziato con effetti di nullità o annullabilità – In tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo

in tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 31993 – Nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all’art. 1, commi 48 e seguenti, della L. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata nel medesimo ricorso, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declaratoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale

nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui all'art. 1, commi 48 e seguenti, della L. n. 92 del 2012, è ammissibile la proposizione in via subordinata nel medesimo ricorso, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declaratoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, né tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un'inutile rinnovazione dell'attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31872 – In materia di licenziamenti per riduzione di personale l’accordo sindacale raggiunto, come nella specie, al termine della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/91 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge

in materia di licenziamenti per riduzione di personale l'accordo sindacale raggiunto, come nella specie, al termine della procedura di cui all'art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/91 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzativa)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31869 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per crisi economica finanziaria e violazione dei principi di correttezza e buona fede

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31869 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Crisi economica finanziaria - Violazione dei principi di correttezza e buona fede - Anzianità di servizio Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Perugia, con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2016, in sede di reclamo ex lege [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31925 – Licenziamento disciplinare per accesso abusivo ai dati personali dei contribuenti in violazione del codice di comportamento dell’Agenzia delle Entrate

qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31888 – Nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola

Nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 31878 – Licenziamento per falso verbale di pignoramento negativo ed autonoma ricostruzione della vicenda già oggetto del giudizio penale

Il giudice di appello, infatti, in coerenza con i principi affermati da questa Corte (Cass. 03/01/2011 n. 37; Cass. 03/10/2007 n. 20731), è pervenuto all'accertamento della responsabilità disciplinare del dipendente sulla base di un'autonoma ricostruzione della vicenda già oggetto del giudizio penale. A tal fine ha valorizzato alcune circostanze acquisite  al procedimento penale quali la denunzia presentata dal contribuente di avere ricevuto illecite richieste da ufficiali della riscossione dell'esattoria di Monopoli, gli esiti del conseguente servizio di appostamento predisposto dalla polizia giudiziaria ed il connesso arresto in flagranza dell'odierno ricorrente unitamente al collega, elementi questi che ha posto in relazione con la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal contribuente F. sia nel corso delle indagini preliminari che in sede dibattimentale. Sulla base di tale accertamento ha verificato la idoneità della condotta contestata a determinare la definitiva lesione del vincolo fiduciario in un'ottica, quindi, che, correttamente, esclude ogni automatica sovrapponibilità e coincidenza tra valutazione di responsabilità penale e valutazione di responsabilità disciplinare

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