licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2018, n. 30259 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di licenziamento è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro

in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di licenziamento è sufficiente che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30279 – Licenziamento disciplinare per ammanco di cassa – Non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente né l’eventualità esternazione dell’atto a terzi, ma è necessario che l’intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti

non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente né l'eventualità esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti; nel caso in esame, quindi, correttamente la Corte di merito non ha attribuito alcuna rilevanza alla lettera di recesso dell'1.4.2015, inviata ad un indirizzo inesistente, perché non idonea a rappresentare nella sfera di conoscibilità del destinatario il convincimento della esistenza di un provvedimento espulsivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30139 – Licenziamento per permanente impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni affidategli ed onere della prova – Il vizio processuale deve essere dedotto dimostrando che lo stesso ha influito in modo determinante sulla sentenza di merito investita dal ricorso, nel senso che la stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa come tale

Licenziamento per permanente impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni affidategli ed onere della prova - Il vizio processuale deve essere dedotto dimostrando che lo stesso ha influito in modo determinante sulla sentenza di merito investita dal ricorso, nel senso che la stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa come tale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30126 – Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento delle dimissioni, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente

ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29954 – Licenziamento disciplinare – Accordo bonario per la definizione della controversia

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29954 Licenziamento disciplinare - Contestazione - Danno - Accordo bonario per la definizione della controversia Rilevato che, con ordinanza del 3.6.2014, il Tribunale di Sulmona, in parziale accoglimento della domanda proposta da L.D.M. nei confronti della C. Centro Italia diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2018, n. 29781 – Nei casi di licenziamenti ritenuti illegittimi, reintegra, il lavoratore che, nelle more del giudizio, abbia ottenuto la pensione l’INPS può procedere integralmente al recupero dei ratei di pensione di anzianità erogati

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 novembre 2018, n. 29781 Licenziamento - Impugnazione - Reintegra nel posto di lavoro - Revoca della pensione di anzianità Fatti di causa 1) Con ricorso al Tribunale di Ancona, N. Di F. espose: di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. SEA (Società Editoriale C. A.) sino al licenziamento avvenuto [...]

Torna in cima