CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2018, n. 30279 – Licenziamento disciplinare per ammanco di cassa – Non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente né l’eventualità esternazione dell’atto a terzi, ma è necessario che l’intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti
non rileva il momento in cui è maturato il proposito di licenziare il dipendente né l'eventualità esternazione dell'atto a terzi, ma è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti; nel caso in esame, quindi, correttamente la Corte di merito non ha attribuito alcuna rilevanza alla lettera di recesso dell'1.4.2015, inviata ad un indirizzo inesistente, perché non idonea a rappresentare nella sfera di conoscibilità del destinatario il convincimento della esistenza di un provvedimento espulsivo