licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30613 depositata il 28 novembre 2024 – L’assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali in chi ricopre il ruolo di direttore del punto vendita esclude la riconducibilità della condotta alle norme collettive che puniscono con sanzione conservativa l’assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non viene in rilievo la sola assenza ingiustificata ma una condotta di vero e proprio abuso del diritto

L'assenza di qualunque scrupolo per le esigenze aziendali in chi ricopre il ruolo di direttore del punto vendita esclude la riconducibilità della condotta alle norme collettive che puniscono con sanzione conservativa l’assenza dal lavoro, la mancata presentazione o l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, non viene in rilievo la sola assenza ingiustificata ma una condotta di vero e proprio abuso del diritto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30551 depositata il 27 novembre 2024 – Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

Il certificato redatto da un medico convenzionato con un ente previdenziale o con il Servizio Sanitario Nazionale per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi valutativi che il sanitario ha in occasione del controllo espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa

Le norme interne e comunitarie dettate a tutela degli individui con disabilità impongono, in capo al datore, un obbligo di accomodamenti ragionevoli nei confronti del dipendente portatore di handicap, pertanto, è imprescindibile valutare la consistenza degli accomodamenti ragionevoli che avrebbe potuto apportare il datore in risposta alla richiesta del lavoratore disabile, al fine di valutare se il rifiuto da quest’ultimo opposto risulti contrario o meno a buona fede

Le norme interne e comunitarie dettate a tutela degli individui con disabilità impongono, in capo al datore, un obbligo di accomodamenti ragionevoli nei confronti del dipendente portatore di handicap, pertanto, è imprescindibile valutare la consistenza degli accomodamenti ragionevoli che avrebbe potuto apportare il datore in risposta alla richiesta del lavoratore disabile, al fine di valutare se il rifiuto da quest’ultimo opposto risulti contrario o meno a buona fede

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30080 depositata il 21 novembre 2024 – Il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta, avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi, incompatibili con l’adibizione costante del prestatore ad un impegno lavorativo gravoso nonché ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari del medesimo, (escludendosi) una condotta di insubordinazione

Il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta, avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi, incompatibili con l'adibizione costante del prestatore ad un impegno lavorativo gravoso nonché ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari del medesimo, (escludendosi) una condotta di insubordinazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28927 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito

Con la cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seg. del c.c. si trasmettono non solo debiti e crediti, ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all’esistenza del contratto, ivi compresa l’efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale

Con la cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seg. del c.c. si trasmettono non solo debiti e crediti, ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto, ivi compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato dal cedente ed ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28471 depositata il 5 novembre 2024 – Nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato e tipizzato dal contratto collettivo o dal codice disciplinare come infrazione meritevole solo di una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione, che quindi è vincolante, poiché condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 della legge n. 604/1966, a meno che accerti che le parti abbiano previsto, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

Nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato e tipizzato dal contratto collettivo o dal codice disciplinare come infrazione meritevole solo di una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione, che quindi è vincolante, poiché condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della legge n. 604/1966, a meno che accerti che le parti abbiano previsto, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

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