NOTIFICHE

Corte di Cassazione ordinanza n. 33857 depositata il 17 novembre 2022 – In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 12993 depositata il 21 novembre 2022 – In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’uso di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nel pubblico registro IPA non può costituire motivo di inesistenza della notificazione, ma solo di nullità

Corte di Cassazione, sentenza n. 33616 depositata il 15 novembre 2022 – Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto

Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. sezione 16, sentenza n. 9146 depositata il 3 ottobre 2022 – E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge

E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5075 depositata il 17 febbraio 2023 – In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l’avvenuto ritiro dell’atto, da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell’atto che dal ritiro evidentemente deriva

In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'avvenuto ritiro dell'atto, da parte del destinatario, presso la casa comunale, dove sia stato depositato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con invio al medesimo destinatario della notizia del deposito mediante raccomandata, produce effetto sanante della eventuale nullità della notificazione, in conseguenza della piena conoscenza dell'atto che dal ritiro evidentemente deriva

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33567 depositata il 15 novembre 2022 – La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all’atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, “qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

La relata apposta sul frontespizio, anziché in calce all'atto notificato, non può comportare la nullità della notificazione, "qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5366 depositata il 21 febbraio 2023 – Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. Seppure l’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l’omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell’atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita

Non costituiscono vizi revocatori delle sentenze della S.C., ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione. Seppure l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ben possa cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve comunque trattasi di errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto immediatamente emergente dagli atti. A tale requisito non risponde l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione, sotto il profilo del luogo in cui essa è stata eseguita

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4842 depositata il 16 febbraio 2023 – La notificazione della sentenza d’appello diretta alla parte ed effettuata presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2°, c.p.c., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva

La notificazione della sentenza d'appello diretta alla parte ed effettuata presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2°, c.p.c., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva

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