NOTIFICHE

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2880 depositata il 31 gennaio 2023 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l’ 8 novembre 2022 – Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Per il perfezionamento della notifica diretta eseguita a mezzo servizio postale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione

Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né tantomeno sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. Per il perfezionamento della notifica diretta eseguita a mezzo servizio postale, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; salvo che il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2124 depositata il 24 gennaio 2023 – Il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione

Il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell'INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 32511 depositata il 4 novembre 2022 – La notifica di un provvedimento di preavviso di fermo relativamente a crediti tributari ormai prescritti pone il contribuente in condizione di dover impugnare l’atto sicché la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle  spese  del  giudizio  chi  vi  abbia  dato  luogo  con  il  proprio comportamento contra ius

La notifica di un provvedimento di preavviso di fermo relativamente a crediti tributari ormai prescritti pone il contribuente in condizione di dover impugnare l'atto sicché la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle  spese  del  giudizio  chi  vi  abbia  dato  luogo  con  il  proprio comportamento contra ius

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2126 depositata il 24 gennaio 2023 – La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, d. l. n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma

La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d. l. n.98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma

CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020 – La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1699 depositata il 19 gennaio 2023 – La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell’atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

La notificazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 285 e 326, primo comma, cod. proc. civ., deve contenere nella relativa “relata” l’indicazione onomastica del difensore della parte, quale destinatario dell'atto, con la conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione «non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza

Corte di Cassazione ordinanza n. 32263 depositata il 2 novembre 2022 – In materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell’atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l’illegittimità dell’intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell’ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest’ultimo un’efficace diritto di difesa

In materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto ma costituisce un vizio procedurale che incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria la cui correttezza è assicurata mediante il rispetto dell'ordinato progredire delle notificazioni degli atti destinati con diversa e specifica funzione a portare quella pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente e a rendere possibile per quest'ultimo un'efficace diritto di difesa.

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