NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35798 depositata il 6 dicembre 2022 – L’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l’Ente conferente

L'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l'Ente conferente

Corte di Cassazione sentenza n. 29343 depositata il 7 ottobre 2022 – Non rientrano tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione definibili ai sensi dell’ art. 5, commi 1 e 2, legge n. 130 del 2022 quelle nelle quali sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l’appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l’Agenzia delle entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito

Non rientrano tra le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione definibili ai sensi dell’ art. 5, commi 1 e 2, legge n. 130 del 2022 quelle nelle quali sia stato dichiarato inammissibile (segnatamente per tardività) il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l’appello dello stesso contribuente contro tale statuizione, risultando pertanto l’Agenzia delle entrate integralmente vittoriosa in ambedue i gradi di merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 28977 depositata il 5 ottobre 2022 – Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione comporta che per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Il verbale redatto  nell’ambito  del  procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento

Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione comporta che per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. Il verbale redatto  nell'ambito  del  procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall'Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 28966 depositata il 5 ottobre 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2022, n. 36225 – Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatari

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatari

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2022, n. 35327 – La notificazione degli atti tributari a persone residenti all’estero viene regolamentata dal d.p.r. n. 600 del 1973 e, in particolare, dal combinato disposto dagli artt. 58 e 60 del decreto 600/73, con l’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006 è stata attribuita al contribuente non residente nello Stato italiano, la facoltà di comunicare all’Amministrazione finanziaria l’indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ferma restando l’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c. al rito tributario

La notificazione degli atti tributari a persone residenti all'estero viene regolamentata dal d.p.r. n. 600 del 1973 e, in particolare, dal combinato disposto dagli artt. 58 e 60 del decreto 600/73, con l'art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006 è stata attribuita al contribuente non residente nello Stato italiano, la facoltà di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. al rito tributario.

Corte di Cassazione ordinanza n. 28034 depositata il 26 settembre 2022 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

Corte di Cassazione ordinanza n. 28031 depositata il 26 settembre 2022 – La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento la cui mancanza impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento la cui mancanza impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica

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