NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2022, n. 36225 – Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatari

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da` atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatari

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2022, n. 35327 – La notificazione degli atti tributari a persone residenti all’estero viene regolamentata dal d.p.r. n. 600 del 1973 e, in particolare, dal combinato disposto dagli artt. 58 e 60 del decreto 600/73, con l’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006 è stata attribuita al contribuente non residente nello Stato italiano, la facoltà di comunicare all’Amministrazione finanziaria l’indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ferma restando l’inapplicabilità dell’art. 142 c.p.c. al rito tributario

La notificazione degli atti tributari a persone residenti all'estero viene regolamentata dal d.p.r. n. 600 del 1973 e, in particolare, dal combinato disposto dagli artt. 58 e 60 del decreto 600/73, con l'art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006 è stata attribuita al contribuente non residente nello Stato italiano, la facoltà di comunicare all'Amministrazione finanziaria l'indirizzo estero ove ricevere la notificazione dei provvedimenti tributari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. al rito tributario.

Corte di Cassazione ordinanza n. 28034 depositata il 26 settembre 2022 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

Corte di Cassazione ordinanza n. 28031 depositata il 26 settembre 2022 – La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento la cui mancanza impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento la cui mancanza impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica

Corte di Cassazione sentenza n. 27433 depositata il 20 settembre 2022 – Per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità

Per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 – In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall’art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall'art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 – In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l’espresso rinvio dell’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell’accoglimento o del diniego dell’iscrizione (anche per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all’ente interessato può essere idoneamente notificata dall’amministrazione finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ

In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460") all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ

Corte di Cassazione ordinanza n. 27142 depositata il 14 settembre 2022 – E’ inesistente la notifica oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, anche qualora venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

E' inesistente la notifica oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

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