NOTIFICHE

Corte di Cassazione sentenza n. 27433 depositata il 20 settembre 2022 – Per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità

Per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080 – In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall’art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

In quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare, confermato dall'art. 1 d.p.r. 1403/1971, ai fini di individuazione dei lavoratori cui esso è applicabile, allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare. Trattandosi di lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 20, terzo comma, lett. i- bis) d.lgs. 276/2003, che integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra Cooperativa somministrazione e lavoratrici somministrate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 – In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l’espresso rinvio dell’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell’accoglimento o del diniego dell’iscrizione (anche per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all’ente interessato può essere idoneamente notificata dall’amministrazione finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ

In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all'art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460") all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ

Corte di Cassazione ordinanza n. 27142 depositata il 14 settembre 2022 – E’ inesistente la notifica oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, anche qualora venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

E' inesistente la notifica oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, anche qualora venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

Corte di Cassazione sentenza n. 25865 depositata il 2 settembre 2022 – Ai fini della validità della notifica della cartella ad una società estinta per impedire la decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto, ma occorre che quell’atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l’avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria. Ai fini dell’effetto impeditivo della decadenza, di cui all’art. 25, cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido

Ai fini della validità della notifica della cartella ad una società estinta per impedire la decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto, ma occorre che quell'atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l'avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria. Ai fini dell'effetto impeditivo della decadenza, di cui all'art. 25, cit., è sufficiente che la notifica sia stata effettuata nei confronti di un coobbligato in solido

Corte di Cassazione ordinanza n. 23431 depositata il 27 luglio 2022 – In tema di notificazione dell’atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall’art. 8, comma 4, della I. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato

In tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall'art. 8, comma 4, della I. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato

Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell’atto di appello, specificare le proprie difese

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell'atto di appello, specificare le proprie difese

Corte di Cassazione ordinanza n. 25642 depositata il 31 agosto 2022 – L’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3

L'elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3

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