Corte di Cassazione sentenza n. 27433 depositata il 20 settembre 2022
la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere contestata solo per vizi propri – ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio
Rilevato che:
In data 10/3/2009 Equitalia Gerit s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), per conto dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina (d’ora in poi, anche “l’Ufficio”), notificò alla E. di P.A. e C. s.a.s. (d’ora in poi, anche “E.” o “società” o “contribuente”) la cartella di pagamento n. 05720090007957580, indicando che la medesima cartella veniva notificata “anche a S.A. in qualità di coobbligato solidale” (d’ora in poi, anche “il contribuente”).
Nella cartella, avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo di euro 1.728.733,80 a titolo di Irpef, addizionali Irpef, sanzioni ed interessi, era riportata la seguente indicazione: “a seguito di accertamento n. RC4010401426/2007 anno 2003 notificato il 15/11/2007 – importi dovuti a titolo definitivo in assenza di ricorso”.
Entrambi i contribuenti, deducendo di non avere mai ricevuto l’avviso di accertamento presupposto, nonché la spiegazione dei motivi della qualifica come coobbligato solidale dello Sciarretta, presentarono distinti ricorsi (RG n. 1316/09 e RG n. 1317/09) avverso la cartella di pagamento ad essi notificata presso la C.T.P. di Latina, deducendo: l’inesistenza del presupposto di emissione del ruolo, per non aver mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto; l’inesistenza della coobbligazione solidale e il difetto di presupposto per la nascita della solidarietà tributaria.
Costituitosi l’Ufficio in entrambi i giudizi, la C.T.P. di Latina accolse i ricorsi con due distinte sentenze ritenendo fondata l’eccezione relativa all’invalidità delle notifiche dell’avviso presupposto.
Su distinti appelli dell’Ufficio, la C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, ha riformato le sentenze di primo grado ritenendo valide le notifiche degli avvisi di accertamento presupposti e preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento a valle per vizi propri degli atti presupposti.
Avverso le sentenze d’appello indicate in epigrafe la società e lo Sciarretta hanno proposto distinti ricorsi per cassazione articolati ciascuno in dieci motivi.
Resiste a ciascuno dei due ricorsi l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
In entrambi i giudizi l’agente della riscossione è rimasta intimata. Le sentenze impugnate sono identiche, così come gli atti difensivi.
Considerato che:
I giudizi iscritti ai nn. r.g. 27087/2014 e 27089/2014 pendono tra le stesse parti, hanno ad oggetto sentenze identiche e presentano atti difensivi identici, pertanto se ne deve disporre la riunione.
1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per non essere stato dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello dell’Agenzia delle Entrate pur se carente dei motivi specifici che avrebbero dovuto portare alla riforma della pronuncia impugnata in ordine al capo della sentenza riguardante l’inesistenza della coobbligazione solidale (art. 360 n. 3 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992)”, i contribuenti hanno dedotto di avere eccepito in primo grado l’inesistenza dei presupposti della coobbligazione solidale, in quanto la cartella di pagamento impugnata non ne spiegava le ragioni. Essendo stata accolta tale eccezione dalla sentenza di primo grado, l’Ufficio, nell’atto di appello, nulla avrebbe opposto, essendosi limitato a ribadire che il motivo circa l’inesistenza della coobbligazione solidale avrebbe dovuto essere proposto non contro la cartella di pagamento, bensì contro gli avvisi di accertamento a monte non impugnati.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa pronuncia della sentenza in ordine al capo della sentenza riguardante l’inesistenza della coobbligazione solidale (art. 360 4 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che, in ogni caso, i giudici di appello non si sono pronunciati sulla eccepita inesistenza di una solidarietà tra la società e lo Sciarretta, incorrendo così nella violazione dell’art. 112 c.p.c.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e della normativa tributaria e civilistica riguardante le obbligazioni solidali, in ordine all’invalidità della cartella per mancata individuazione nonché per inesistenza del presupposto della coobbligazione solidale (art. 360 3 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che la cartella di pagamento impugnata in prime cure non avrebbe individuato ed esplicato le ragioni della solidarietà, in vero insussistenti.
3.1 I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati e decisi insieme per la loro stretta connessione.
Essi sono infondati.
Dalla stessa esposizione dei motivi, infatti, si rileva che l’Ufficio aveva proposto appello deducendo che la questione della inesistenza della solidarietà tra i contribuenti non avrebbe potuto essere posta con l’impugnazione della cartella di pagamento, in quanto quest’ultima, sul punto, era meramente reiterativa degli avvisi di accertamento che, dal canto loro, erano stati correttamente notificati e non erano stati impugnati.
In sostanza, la C.T.R. ha ritenuto, accogliendo l’impugnazione dell’Ufficio, che la questione della esistenza della solidarietà tra i contribuenti avrebbe potuto essere posta solo con l’impugnazione tempestiva degli avvisi di accertamento, impugnazione che non era stata proposta nonostante la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento.
La decisione della C.T.R. è in linea con l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto” (Cass., sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017, Rv. 646417 – 01).
4. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. 546/92 per non essere stato dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello dell’Agenzia delle Entrate pur se carente dei motivi specifici che avrebbero dovuto portare alla riforma della pronuncia impugnata in ordine al capo della sentenza riguardante l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto alla società (art. 360 3 c.p.c. e art. 62 d.lgs. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che l’Ufficio, con l’atto d’appello, non ha impugnato tutti i profili di invalidità della notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, sicché il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
5. Con il quinto motivo, rubricato “Omessa pronuncia della sentenza in ordine al capo della sentenza riguardante l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto alla società (art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 62 d.lgs. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che la C.T.R. non si è pronunciata sui vizi della notifica dell’avviso di accertamento alla società riproposti in sede di appello.
5.1 Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati e decisi congiuntamente.
Essi sono infondati.
Innanzitutto, per devolvere al giudice di appello la questione della validità della notifica di un avviso di accertamento, non è necessario impugnare le affermazioni della sentenza di primo grado relative a tutti i riscontrati elementi di invalidità di tale notifica, in quanto è sufficiente impugnare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’invalidità della notificazione sostenendone, a contrario, la validità.
Come in tema di nullità contrattuale, infatti, così anche con riferimento alle nullità degli altri atti giuridici sostanziali la relativa domanda è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, con la conseguenza che l’impugnazione con cui si deduce che la notificazione di un atto impositivo, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, è valida, è sufficiente a devolvere al giudice del grado superiore la questione della validità della notificazione, indipendentemente dalla impugnazione specifica di tutte le affermazioni relative ai riscontrati elementi che secondo i primi giudici abbiano dato luogo alla nullità (arg. ex Cass., sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022, Rv. 663902 – O1).
In secondo luogo, la sentenza d’appello, contrariamente a quanto dedotto dai contribuenti, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la questione dibattuta tra le parti era la validità della notificazione dell’avviso di accertamento e su quella la C.T.R. ha pronunciato, sicché il mancato esame delle difese in diritto o in fatto degli appellati avrebbe potuto ridondare in difetto di motivazione o in violazione di legge processuale attinente al procedimento notificatorio, ma non nella mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 137, 138, 139, 140 e 145 p.c., della legge n. 890/82 e dell’art. 2700 e.e. in ordine all’invalidità della notifica nei confronti della E. di P.A. e C. s.a.s. (art. 360 n. 3 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che la C.T.R., con la sentenza impugnata, ritenendo valide le notificazioni degli avvisi di accertamento presupposti, ha violato le norme processuali che disciplinano il procedimento notificatorio.
In particolare, hanno dedotto che risultava sbarrata la relata di notifica alla società ex art. 145 c.p.c. e che non vi erano i presupposti per il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c.; che la raccomandata informativa del deposito alla casa comunale avrebbe dovuto essere indirizzata alla società e non alla legale rappresentante e che non era necessario, per contestare l’autenticità della firma apposta in calce all’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, l’esperimento della querela di falso.
6.1 Il sesto motivo è inammissibile, in quanto manca di autosufficienza.
Questa Corte ha recentemente statuito che “in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass., sez. 5, n. 31038/2018, Rv. 651622-01).
Anche nella lettura mitigata che del principio di autosufficienza, in tema di contestazione della validità delle notificazioni, ha dato Cass., sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019, Rv. 652710-02, con riferimento alla necessità di integrale trascrizione delle relate di notifica (”ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti“), deve tuttavia affermarsi che il ricorrente deve quantomeno descrivere in ricorso sinteticamente il vizio che inficia (nel suo assunto) il procedimento notificatorio ed allegare al ricorso, nel quale vanno anche indicate, le relate di notifica o gli altri documenti necessari alla Corte per la verifica della esistenza del vizio denunciato, potendo, in alternativa alla allegazione, indicare in ricorso l’allocazione precisa delle relate e degli altri documenti rilevanti nei fascicoli di merito di cui abbia chiesto la trasmissione alla Suprema Corte.
Orbene, i contribuenti non hanno adempiuto al detto onere di allegazione né a quello di localizzazione, con la conseguente inammissibilità del motivo.
7. Con il settimo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli 53 e 56 del d.lgs. n. 546/92 per non essere stato dichiarato inammissibile ed illegittimo l’appello dell’Agenzia delle Entrate pur se carente dei motivi specifici che avrebbero dovuto portare alla riforma della pronuncia impugnata in ordine al capo della sentenza riguardante l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto al Sig. Sciarretta (art. 360 n. 3 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che, con riferimento ai profili di invalidità del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento nei confronti dello Sciarretta, l’appello dell’Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto esso non aveva attinto tutti gli elementi di invalidità valorizzati dalla sentenza di primo grado.
8. Con l’ottavo motivo, rubricato “Omessa pronuncia in merito all’invalidità della notifica nei confronti del S.A. (art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto che la sentenza d’appello si è pronunciata solo sulla validità della notificazione dell’avviso di accertamento alla società (tramite la legale rappresentante), non sulla validità della notificazione dell’avviso di accertamento allo Sciarretta, incorrendo pertanto nel vizio di omessa pronuncia.
8.1 Il settimo e l’ottavo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Si è già detto, sub 5.1., che l’Ufficio, nel devolvere al giudice di appello la cognizione della questione della validità della notificazione degli avvisi di accertamento, non aveva l’onere di impugnare specificamente tutte le affermazioni, contenute nella sentenza di primo grado, circa i riscontrati vizi dei procedimenti notificatori.
Inoltre, l’assunto, da cui muovono i contribuenti, secondo il quale la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sulla validità della notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di Antonio Sciarretta, ma solo sulla validità della notificazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è infondato.
La sentenza impugnata, infatti, dopo aver riportato il passo della sentenza di primo grado che affronta il tema della validità della notifica dell’avviso di accertamento alla società, affronta anche la questione della validità della notificazione dell’avviso di accertamento ad Antonio Sciarretta, affermando che anche quest’ultimo è stato regolarmente notificato e consegnato.
9. Con il nono motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, dell’art. 149 p.c. e della legge n. 890/82 in ordine all’invalidità della notifica nei confronti del Sig. S.A. (art. 360 n. 3 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno dedotto elementi dai quali conseguirebbe la nullità della notifica dell’avviso di accertamento ad Antonio Sciarretta.
9.1 Il nono motivo è inammissibile per difetto di Anche in questo caso i contribuenti hanno omesso di allegare al ricorso, oltre che di indicarli, i pertinenti documenti e relate di notifica, e ne hanno omesso anche la localizzazione.
Possono essere, pertanto, ripetute le considerazioni rassegnate sub 6.1., cui si rinvia.
10. Con il decimo motivo, rubricato “Illegittima applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 in ordine alla ritenuta non proponibilità dell’impugnazione avverso la cartella perché non avente ad oggetto vizi della stessa (art. 360 4 c.p.c. e art. 62 d.lgs. n. 546/92)”, i contribuenti hanno censurato l’affermazione, contenuta nella sentenza d’appello, secondo la quale, rimasto non impugnato l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento a valle avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, tali non essendo quelli fatti valere dai contribuenti con il ricorso di prime cure.
10.1 Il motivo è infondato.
Avendo ritenuto inoppugnabili gli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti, la C.T.R. ha condivisibilmente affermato che i contribuenti avevano fatto valere con l’impugnazione della cartella di pagamento dei vizi che avrebbero dovuto invece far valere tempestivamente contro gli avvisi di accertamento, ed accogliendo l’appello dell’Ufficio ha implicitamente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dai contribuenti (Cass., sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017, Rv. 646417 – 01).
11. In conclusione, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principali, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta.
Condanna Antonio Sciarretta e E. di P.A. e C. s.a.s. al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro ottomila, oltre alle spese prenotate a debito.
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