Corte di Cassazione ordinanza n. 23431 depositata il 27 luglio 2022
notifica degli atti impositivi
Rilevato che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette emesso dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze degli accertamenti bancari compiuti nei confronti di Samuele Vinati per l’anno d’imposta 2010, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il predetto atto impositivo in quanto tardivamente proposto.
2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica per iscritto l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982 e 40 del d.P.R. n. 655 del 1982. Sostiene il ricorrente che nel caso in cui l’amministrazione finanziaria proceda alla notifica diretta dell’atto impositivo, a mezzo raccomandata postale, nell’ipotesi di temporanea assenza del destinatario, come accaduto nella specie, non può farsi applicazione del disposto di cui al comma 4 del citato art. 8 della legge n. 890 del 1982 bensì delle norme del servizio postale, in particolare dell’art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982 e dell’art. 49 del d.m. del 9 aprile 2001, da cui si ricava che il periodo di giacenza del plico presso l’ufficio postale non è di dieci giorni, come previsto dall’art. 8 citato e come erroneamente assunto dai giudici di appello, ma è di trenta giorni; termine che, se applicato al caso di specie, avrebbe comportato la tempestività dell’impugnazione dell’atto impositivo,
2. Il motivo è infondato e va rigettato.
3. Al riguardo deve richiamarsi quanto affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 10131 del 2020 secondo cui:
«la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982; a decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008); ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario”; tuttavia, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n. 70/2001 oggetto: poste
– condizioni generali del servizio postale – d.m. 9.4.2001 su g.u. n.95 del 24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all’art.32, che, per gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate), “in caso di assenza all’indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l’invio” potevano “ritirarlo presso l’ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall’art. 49“; nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l’agente postale avesse depositato in giacenza presso l’ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata; pertanto, come chiarito da questa Corte, “in tema di notificazione dell’atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall’Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dall’art. 8, comma 4, della I. n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l’impugnazione dell’atto notificato“(Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016); quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della cd. “compiuta giacenza”, deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata nella L. n. 890 del 2002, art. 8, comma 4, con la conseguenza che la notifica deve intendersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza del deposito presso l’Ufficio Postale, in quanto il regolamento del servizio di recapito non prevedeva la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza».
4. Dalla sentenza impugnata risulta che l’avviso di accertamento per cui è causa venne «notificato in data 11/12/2015» e che, stante la temporanea assenza del destinatario, in data 17/12/2015 venne immesso l’avviso nella cassetta postale del medesimo e quindi spedita la comunicazione di avvenuto deposito «il cui avviso di ricevimento [venne] immesso in cassetta in data 18/12/2015», sicché il termine di dieci giorni per il ritiro dell’atto andò a scadere il successivo 28/12/2015, con conseguente tardività del ricorso proposto soltanto in data 10 marzo 2016, quando era ormai irrimediabilmente decorso il termine perentorio di impugnazione di sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. 546 del 1992.
5. Il ricorso va, quindi, rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto difese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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