Corte di Cassazione ordinanza n. 30662 depositata il 18 ottobre 2022
notifica – la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria ivi compresa l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.
RILEVATO CHE
1. con la sentenza n. 264/01/19 del 26/02/2019, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da C.H.S. s.r.l., oggi L.C.N. S.r.l. (di seguito L.C.N.), avverso la sentenza n. 887/06/17 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012;
1.1 come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo formale ex 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
1.1 la CTR respingeva l’appello di L.C.N. evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la notifica della cartella, effettuata a mezzo PEC con allegazione di un semplice file “.pdf” era idonea a garantire l’autenticità del documento trasmesso; b) l’avviso bonario era stato regolarmente inoltrato e ricevuto dal contribuente; c) le contestazioni concernenti il computo degli interessi erano generiche;
2. L.C.N. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AdER) non si costituiva in giudizio.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso L.C.N. deduce violazione e falsa applicazione del P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto: a) la legittimità della notificazione a mezzo posta elettronica certificata di una cartella di pagamento allegata in semplice formato “pdf” commerciale e non anche in formato PAdES o CAdES; b) il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.;
1.1 il motivo è infondato;
1.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.» (Cass. n. 27561 del 30/10/2018);
1.2.1 in questo contesto, è stata ritenuta applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo anche nell’ipotesi di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, trasmessa con un file “pdf” anziché trasmessa con in uno dei formati elettronici previsti dalla legge (Cass. n. 6417 del 05/03/2019);
1.3 tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio e non vi sono ragioni valide per discostarsene, con conseguente infondatezza della censura proposta;
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione degli 6, comma 5, e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato la mancata notificazione del cd. avviso bonario;
2.1 il motivo è inammissibile;
2.2 la CTR ha accertato in punto di fatto il regolare invio dell’avviso bonario e il contribuente intende inammissibilmente mettere in discussione, con una violazione di legge, l’accertamento di fatto contenuto in sentenza;
2.3 si aggiunge, inoltre, che il ricorrente fa riferimento a comunicazioni indicate nella cartella di pagamento, la quale non è stata trascritta nei suoi elementi essenziali, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso;
3. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che spetti alla società contribuente provvedere al computo degli interessi;
3.1 il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo;
3.2 in primo luogo, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non ha attribuito al ricorrente l’onere di conteggiare gli interessi, ma ha semplicemente onerato il ricorrente di una contestazione specifica del conteggio degli interessi indicato in cartella;
3.3 secondariamente, la contestazione del conteggio degli interessi contenuto in cartella di pagamento si traduce nella contestazione della motivazione dell’atto e impone la sua trascrizione in parte qua affinché la Corte possa apprezzare l’intellegibilità di tale conteggio (Cass. n. 28570 del 06/11/2019; Cass. n. 16010 del 29/07/2015; si veda, altresì, in via generale, Cass. S.U. n. 34469 del 27/12/2019);
4. con il quarto motivo di ricorso si contesta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 7, comma 2, della l. n. 212 del 2000, per avere il ricorrente omesso di indicare, nell’atto impugnato, l’organo cui rivolgersi in via giurisdizionale o di autotutela;
4.1 il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
4.2 l’omessa indicazione dell’autorità cui rivolgersi costituisce, se del caso, una violazione di legge non già un vizio di motivazione, così come dedotto dalla ricorrente;
4.3 in ogni caso, la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso «non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della n. 212 del 2000, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta» (Cass. n. 301 del 09/01/2018; Cass. n. 17237 del 17/06/2021);
4.3.1 nel caso di specie, risulta che la cartella di pagamento sia stata tempestivamente impugnata davanti al giudice dotato di giurisdizione, sicché il rilievo è infondato;
5. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione di AE e AdER;
5.1 poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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