Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4326 depositata il 16 luglio 2019
Processo tributario – Contenzioso – Regione Lazio – Notificazione – Ricorso introduttivo – Posta certificata – Esclusione – Effetti – Inesistenza – Sanatoria per raggiungimento scopo – Esclusione
FATTO E DIRITTO
M.S. si opponeva alla cartella di pagamento emessa da Equitalia spa per la Regione Lazio, relativamente alla tassa automobilistica per l’anno 2008, per l’importo di € 94,80, eccependo la prescrizione del credito e chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato. La Regione Lazio eccepiva l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 20 D.Lgs. 546/92, in quanto proposto oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella, per mezzo della Pec.
La CTP, rilevato che la presentazione del ricorso via Pec era consentita ex D.Lgs. 156/2015, a decorrere dal 2016, che l’applicazione dell’art. 16 bis, co. 3 del citato decreto, poteva attuarsi in date e decorrenze diverse per le varie circoscrizioni delle Commissioni Tributarie Regionali e che nel dicembre 2015 potevano applicarsi in via sperimentale le notifiche tramite Pec solo per le Commissioni Tributarie della Toscana e dell’Umbria, come da ordinanza n. 17941/2015 della Corte di Cassazione, dichiarava il ricorso inammissibile.
Propone appello S.M., deducendo l’illegittimità della sentenza della CTP:
1) afferma che se la notifica è inesistente, ne deriva solo l’onere del notificante di dare prova dell’avvenuta conoscenza dell’altra parte del processo in corso; deduce che la notifica a mezzo Pec prima della decorrenza indicata dai decreti applicativi del D.Lgs. 156/2015, non dà luogo ad inesistenza ma a nullità e che la costituzione in giudizio dei resistenti dava comunque prova della conoscenza del processo da parte degli stessi e pertanto del raggiungimento dello scopo; 2) eccepisce la prescrizione dell’obbligazione tributaria per decorso del termine triennale, in ipotesi notificata il 20.9.2011 e prescritta pertanto il 20.9.2014; 3) eccepisce l’omessa pronuncia del primo giudice sull’eccezione di disconoscimento della conformità dell’avviso di ricevimento della raccomandata depositato in fotocopia. Chiede la riforma della sentenza della CTP.
La Regione Lazio, costituitasi in appello, afferma l’inesistenza della notifica avvenuta il 10.4.2015, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 156/2015 e del DM 163/2016, divenendo operativo il processo telematico e la possibilità di notifica a mezzo Pec presso la CT Regione Lazio a decorrere dal 15.4.2017, e pertanto l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Chiede la conferma della sentenza della CTP.
L’appello è infondato. Esattamente si afferma, da parte della Regione, l’inesistenza della notifica a mezzo Pec prima che la stessa fosse autorizzata dai decreti applicativi del D.Lgs. n. 156/2015, che ha introdotto la notifica telematica nel processo tributario, riservandosi a detti decreti l’indicazione della decorrenza di tale possibilità, per motivi di carattere organizzativo e di gradualità dell’applicazione di tale nuova modalità. L’inesistenza e non nullità, si desume da provvedimenti della Cassazione, quali le ord. 7941/2016 e 15109/2018, ovvero la sentenza a sez. unite n. 14916/2016, nella quale si afferma l’inesistenza della notifica, quando l’attività di trasmissione sia effettuata da soggetto non qualificato, ovvero da soggetto cui la legge non conferisce la possibilità giuridica di compiere tale attività (consentita nella circoscrizione territoriale del Lazio ex D.Lgs. 156/2015, solo dopo il 15.4.2017).
Consegue alla dichiarazione d’inesistenza l’inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo e pertanto, l’inammissibilità del ricorso introduttivo e la conferma della sentenza della CTP; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 150,00 in favore della Regione Lazio.
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