NOTIFICHE

Corte di Cassazione ordinanza n. 18522 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l’ 8 giugno 2022 – Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata ai sensi dell’art. 16, che regola le modalità della notificazione e rinvia a sua volta, quanto al luogo di essa, all’art. 17, che prevede la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata nella costituzione. La notificazione della sentenza alla  parte  che  sia  stata  dichiarata  contumace  per  accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente

Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art. 51, va effettuata ai sensi dell’art. 16, che regola le modalità della notificazione e rinvia a sua volta, quanto al luogo di essa, all’art. 17, che prevede la notificazione nel domicilio eletto o, in mancanza, presso la sede o residenza dichiarata nella costituzione. La notificazione della sentenza alla  parte  che  sia  stata  dichiarata  contumace  per  accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente

Corte di Cassazione ordinanza n. 18432 depositata l’ 8 giugno 2022 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

Corte di Cassazione sentenza n. 18182 depositata il 7 giugno 2022 – La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20698 – In mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall’esame obiettivo dello stesso atto, l’accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell’ambito del procedimento di querela di falso previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l’invalidazione degli atti pubblici

In mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento di querela di falso previsto dagli art. 221 ss. c.p.c. per l'invalidazione degli atti pubblici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20448 – La mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico

La mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico

Corte di Cassazione ordinanza n. 18012 depositata il 6 giugno 2022 – Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l’eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l'eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.

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