NOTIFICHE

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 10 sentenza n. 1879 depositata il 16 febbraio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6866 – Ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione

Ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 – L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale

L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, non richiede, nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non sia andata a buon fine, che l’ufficiale giudiziario che si é recato personalmente presso la sede dell’impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche onde accertare l’irreperibilità del destinatario; pertanto, una volta che l’ufficiale giudiziario abbia attestato l’impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell’atto presso la casa comunale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6944 – E’ nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell’atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte

E' nulla e non inesistente la notificazione eseguita in luogo e a soggetto diversi da quelli indicati nella norma processuale, ma aventi sicuro riferimento con il destinatario dell'atto; conseguentemente, la nullità è sanabile mediante costituzione della parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6779 – La violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall’art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore

La violazione del termine di permanenza degli operatori dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dall'art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3835 – Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore

Attesa la funzione dell’elezione di domicilio presso lo studio del proprio difensore, l’accertamento, compiuto dall’agente postale, della circostanza che il difensore domiciliatario non era risultato reperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso originario non avrebbe dovuto consentire di ritenere perfezionata la notifica, insorgendo, in tal caso, per il notificante l’onere diligenza di verificare il luogo presso il quale compiere la notifica, anche in caso di mancata comunicazione di variazione dell’indirizzo dello studio del difensore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2022, n. 3888 – In assenza della prova della notifica dell’appello al contribuente da parte dell’Agenzia delle entrate, se ne deve dedurre l’inesistenza, con conseguente nullità della sentenza che ha definito il giudizio di appello

In assenza della prova della notifica dell'appello al contribuente da parte dell'Agenzia delle entrate, se ne deve dedurre l'inesistenza, con conseguente nullità della sentenza che ha definito il giudizio di appello

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