ORDINI PROFESSIONALI

MINISTERO FINANZE – Comunicato 01 marzo 2022 – Ulteriore differimento al 30 aprile 2022 del termine per il recupero del debito formativo 2017, 2018 e 2019

MINISTERO FINANZE - Comunicato 01 marzo 2022 Ulteriore differimento al 30 aprile 2022 del termine per il recupero del debito formativo 2017, 2018 e 2019 Con la legge di conversione del decreto n. 228/2021 n. 15 del 25 febbraio 2022, in materia di proroga dei termini, è stato differito il termine di cui all’articolo 14 [...]

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 03 marzo 2022, n. 26 – Revisori legali – ulteriore differimento del termine utile a sanare il debito formativo del triennio 2017-2019 – mancata validità assolvimento obbligo formativo dei dottori commercialisti e degli esperti contabi

CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 03 marzo 2022, n. 26 Revisori legali - ulteriore differimento del termine utile a sanare il debito formativo del triennio 2017-2019 - mancata validità assolvimento obbligo formativo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili In relazione alla possibilità offerta agli iscritti nel registro dei revisori legali [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5131 – Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6897 – Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6299 – La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al d.P.R. n. 1067 del 1953, art. 3, (ora d.lgs. n. 139 del 2005, art. 4), ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all'atto dell'iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l'esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al d.P.R. n. 1067 del 1953, art. 3, (ora d.lgs. n. 139 del 2005, art. 4), ancorché quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7053 depositata il 28 febbraio 2022 – Costituisce esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato

Costituisce esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 febbraio 2022 – Composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 09 febbraio 2022 Composizione, compiti e compensi della Commissione centrale per i revisori legali Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1532 – L’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione

L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione

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