PENSIONI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 764 depositata il 9 gennaio 2024 – In materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dall’art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (c.d. quota C), sicché ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento

In materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, disciplinato dall'art. 4, d.l. n. 501/1995 (conv. con l. n. 11/1996), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (c.d. quota C), sicché ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a tale momento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 851 depositata il 9 gennaio 2024 – Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

Il diritto alla pensione di anzianità per gli iscritti alla Gestione commercianti matura al raggiungimento del coefficiente 96, risultante dalla somma dell’anzianità anagrafica e dell’anzianità contributiva ed in assenza di un preciso riferimento ai mesi (come invece previsto ad es. dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011), non sia consentito all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni, dovendo al silenzio del legislatore attribuirsi il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1047 depositata il 10 gennaio 2024 – La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

La previsione di cui alla norma dettata dall’art. 7 comma 9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all’80% dal 13° al 36° mese, mentre correttamente non è stata fatta applicazione dell’art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 576 depositata l’ 8 gennaio 2024 – La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 336 depositata il 5 gennaio 2024 – Il riconoscimento dell’anzianità, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo

Il riconoscimento dell’anzianità, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato, che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36030 depositata il 27 dicembre 2023 – La necessità della domanda trova fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui all’art. 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995

La necessità della domanda trova fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995

INPS – Circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 – Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024

INPS - Circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2024 SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali [...]

INPS – Messaggio n. 4702 del 29 dicembre 2023 – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Pensione di vecchiaia ordinaria – Semplificazione delle domande telematiche

INPS - Messaggio n. 4702 del 29 dicembre 2023 Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Pensione di vecchiaia ordinaria - Semplificazione delle domande telematiche Con il presente messaggio si comunica che, in linea con gli obiettivi di trasformazione digitale perseguiti dall’Istituto per migliorare l’accesso ai servizi resi ai propri utenti, è disponibile on [...]

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