CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16614 depositata il 8 agosto 2016 – L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 16614 depositata il 8 agosto 2016 FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE AGRICOLO - ESENZIONE DAL FALLIMENTO - LIMITI - IMPRENDITORE AGRICOLO PER CONNESSIONE - REQUISITI - ONERE DELLA PROVA - FATTISPECIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23/02/2012 il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento [...]