processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n. 10135 depositata il 29 marzo 2022 – L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei parametri in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato

L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei parametri in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato

Corte di Cassazione sentenza n. 3 depositata il 4 gennaio 2022 – Il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avrebbe dovuto indicare la rubrica per ciascuna delle censure, compiere una puntuale esposizione delle ragioni per le quali il relativo è mezzo è stato proposto, nonchè illustrare gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e precisare analiticamente le considerazioni che, in relazione al motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia

Il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avrebbe dovuto indicare la rubrica per ciascuna delle censure, compiere una puntuale esposizione delle ragioni per le quali il relativo è mezzo è stato proposto, nonchè illustrare gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e precisare analiticamente le considerazioni che, in relazione al motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 – In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso di intimazione, spettano al giudice tributario esclusivamente il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano tributi e il riscontro di regolarità della relativa notifica. Pertanto, quando si contesta l’attività di riscossione, anche se ciò avviene attraverso l’impugnazione del pignoramento, nel caso in cui sia il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario

In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso di intimazione, spettano al giudice tributario esclusivamente il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano tributi e il riscontro di regolarità della relativa notifica. Pertanto, quando si contesta l’attività di riscossione, anche se ciò avviene attraverso l’impugnazione del pignoramento, nel caso in cui sia il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario

TRIBUNALE DI PALERMO DECRETO DEL 28/12/2021 N. 4804 – Gli articoli 67 bis e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati dal D.Lgs. 156/2015, stabiliscono che le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione degli obblighi di condanna derivanti dalle sentenze stesse

Gli articoli 67 bis e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati dal D.Lgs. 156/2015, stabiliscono che le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione degli obblighi di condanna derivanti dalle sentenze stesse

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l’ 11 gennaio 2022 – Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso “.P7M” o “.PDF”), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia “autenticità (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento)

Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o ".PDF"), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia "autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento), integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento)

Corte Costituzionale sentenza n. 73 depositata il 18 marzo 2022 – La giurisprudenza di legittimità, precisando che, in generale, l’esclusione della difesa orale non menoma il diritto di difesa, la cui concreta disciplina può essere variamente configurata dalla legge, e che la regola generale della pubblicità può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e razionale giustificazione

Corte Costituzionale sentenza n. 73 depositata il 18 marzo 2022   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, [...]

Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez. 3 sentenza n. 505 depositata il 24 gennaio 2022 – Non sono applicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell’estratto di ruolo contenuti nell’art. 4-bis del D.p.r. n. 602 del 1973 introdotto dall’art 3-bis della legge n. 215 del 2021

Non sono applicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo contenuti nell'art. 4-bis del D.p.r. n. 602 del 1973 introdotto dall'art 3-bis della legge n. 215 del 2021

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022 – In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell’unitarietà dell’accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo

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