processo tributario

Corte Costituzionale sentenza n. 73 depositata il 18 marzo 2022 – La giurisprudenza di legittimità, precisando che, in generale, l’esclusione della difesa orale non menoma il diritto di difesa, la cui concreta disciplina può essere variamente configurata dalla legge, e che la regola generale della pubblicità può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando esse abbiano obiettiva e razionale giustificazione

Corte Costituzionale sentenza n. 73 depositata il 18 marzo 2022   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, [...]

Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez. 3 sentenza n. 505 depositata il 24 gennaio 2022 – Non sono applicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell’estratto di ruolo contenuti nell’art. 4-bis del D.p.r. n. 602 del 1973 introdotto dall’art 3-bis della legge n. 215 del 2021

Non sono applicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo contenuti nell'art. 4-bis del D.p.r. n. 602 del 1973 introdotto dall'art 3-bis della legge n. 215 del 2021

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022 – In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell’unitarietà dell’accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 10 sentenza n. 1879 depositata il 16 febbraio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14194 – In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria

In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 marzo 2022, n. 8295 – In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti

In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381 – Il processo è estinto per avvenuta definizione della lite ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9381 Tributi - Imposta di registro ed ipocatastale - Operazione di fusione per incorporazione e successiva cessione di quote - Riqualificazione operazione unitaria ex art. 20, DPR n. 131 del 1986 - Illegittimità - Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119/18 - Estinzione del giudizio [...]

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