processo tributario

Corte di Cassazione ordinanza n . 10268 depositata il 30 marzo 2022 – La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. L’Amministrazione finanziaria nell’attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate

La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. L'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, fatte salve le diverse ipotesi espressamente regolate

Corte di Cassazione ordinanza n . 10262 depositata il 30 marzo 2022 – Le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario (fatta salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

Le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda), dal momento che oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 marzo 2022, n. 9560 – Il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l’iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento

Il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento

Corte di Cassazione ordinanza n. 10135 depositata il 29 marzo 2022 – L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei parametri in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato

L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Ai fini della censura di violazione dei canoni esegetici, tuttavia, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei parametri in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato

Corte di Cassazione sentenza n. 3 depositata il 4 gennaio 2022 – Il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avrebbe dovuto indicare la rubrica per ciascuna delle censure, compiere una puntuale esposizione delle ragioni per le quali il relativo è mezzo è stato proposto, nonchè illustrare gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e precisare analiticamente le considerazioni che, in relazione al motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia

Il ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e per error in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avrebbe dovuto indicare la rubrica per ciascuna delle censure, compiere una puntuale esposizione delle ragioni per le quali il relativo è mezzo è stato proposto, nonchè illustrare gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e precisare analiticamente le considerazioni che, in relazione al motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. 5 sentenza n. 4479 depositata il 17 dicembre 2021 – In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso di intimazione, spettano al giudice tributario esclusivamente il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano tributi e il riscontro di regolarità della relativa notifica. Pertanto, quando si contesta l’attività di riscossione, anche se ciò avviene attraverso l’impugnazione del pignoramento, nel caso in cui sia il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario

In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso di intimazione, spettano al giudice tributario esclusivamente il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano tributi e il riscontro di regolarità della relativa notifica. Pertanto, quando si contesta l’attività di riscossione, anche se ciò avviene attraverso l’impugnazione del pignoramento, nel caso in cui sia il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario

TRIBUNALE DI PALERMO DECRETO DEL 28/12/2021 N. 4804 – Gli articoli 67 bis e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati dal D.Lgs. 156/2015, stabiliscono che le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione degli obblighi di condanna derivanti dalle sentenze stesse

Gli articoli 67 bis e 70 del D.Lgs. 546/92, come modificati dal D.Lgs. 156/2015, stabiliscono che le sentenze tributarie sono immediatamente esecutive e che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento previsto dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione degli obblighi di condanna derivanti dalle sentenze stesse

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sez. 1 sentenza n. 127 depositata l’ 11 gennaio 2022 – Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso “.P7M” o “.PDF”), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia “autenticità (perché garantisce l’identità digitale del sottoscrittore del documento), integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento)

Quello che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento sia esso ".P7M" o ".PDF"), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia "autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento), integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione), non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento)

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