processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9204 – La censura alla efficacia probatoria del deposito della mera copia fotografica o fotostatica del rogito notarile o di altri documenti, è sufficiente osservare che la parte interessata avrebbe dovuto disconoscere il documento (art. 2719 c.c.) in modo specifico e non generico

La censura alla efficacia probatoria del deposito della mera copia fotografica o fotostatica del rogito notarile o di altri documenti, è sufficiente osservare che la parte interessata avrebbe dovuto disconoscere il documento (art. 2719 c.c.) in modo specifico e non generico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2022, n. 9198 – Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2022, n. 8822 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8821 – Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle

Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869 – Estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2022, n. 8869 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018 - Estinzione del processo Rilevato che F. s.p.a. e A.A. s.p.a. (poi incorporata da U.G.F. s.p.a.) esercitarono l'opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8645 – L’applicazione dell’art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che in sostanza trattano l’interponente (società) e l’interposto (P.F.) come coobbligati solidali, con la ulteriore conseguenza che il rimborso di quanto versato dall’interposto potrebbe essere concesso solo se e nei limiti in cui la stessa imposta (per i maggiori redditi rivenienti dall’attività sociale) sia stata versata anche dall’interponente in seguito ad accertamento definitivo

L’applicazione dell’art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, che in sostanza trattano l’interponente (società) e l’interposto (P.F.) come coobbligati solidali, con la ulteriore conseguenza che il rimborso di quanto versato dall’interposto potrebbe essere concesso solo se e nei limiti in cui la stessa imposta (per i maggiori redditi rivenienti dall’attività sociale) sia stata versata anche dall’interponente in seguito ad accertamento definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8647 – Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l’esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice “a quo”, dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”

Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice "a quo", dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora"

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