processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8646 – Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria.

Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 8262 – Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda

Nel giudizio di appello tributario, riassunto a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, è inammissibile la produzione di nuovi documenti, fatta eccezione per quelli che non si siano potuti depositare in precedenza per causa di forza maggiore oppure se la sentenza di appello è stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2022, n. 8480 – Con la presunzione semplice, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione degli utili non contabilizzati nelle società di capitale a ristretta base di capitale si determina una inversione dell’onere della prova a carico del socio, con la conseguenza che egli deve provare di non aver ricevuto gli utili non contabilizzati, essendo stati gli stessi reinvestiti o accantonati.

Con la presunzione semplice, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione degli utili non contabilizzati nelle società di capitale a ristretta base di capitale si determina una inversione dell’onere della prova a carico del socio, con la conseguenza che egli deve provare di non aver ricevuto gli utili non contabilizzati, essendo stati gli stessi reinvestiti o accantonati.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2022, n. 7981 – La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall’impugnazione per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall’omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità

La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7979 – La motivazione della sentenza deve consentire, per rispettare il minimo costituzionale richiesto dall’art 111 Cost. il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e ciò non avviene quando essa, eventualmente sovrabbondante nella ricapitolazione dei fatti o nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non permetta di comprendere la ratio decidendi o esponga argomentazioni perplesse o in contrasto insanabile tra di loro si da non potersi identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

La motivazione della sentenza deve consentire, per rispettare il minimo costituzionale richiesto dall'art 111 Cost. il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio e ciò non avviene quando essa, eventualmente sovrabbondante nella ricapitolazione dei fatti o nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non permetta di comprendere la ratio decidendi o esponga argomentazioni perplesse o in contrasto insanabile tra di loro si da non potersi identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7582 – In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l’applicazione dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione “iuris tantum” di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris tantum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 marzo 2022, n. 7626 – Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000

Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 marzo 2022, n. 7595 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione che qui si eccepisce in ricorso

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso

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