processo tributario

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23415 – In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione dei giudizio per cessata materia del contendere

In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione dei giudizio per cessata materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23416 – La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 agosto 2021, n. 22561 – L’interessato può chiedere per motivi legittimi che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

L'interessato può chiedere per motivi legittimi che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23414 – Qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso

Qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23410 – Non è possibile ammettere che l’impugnazione dell’atto di rettifica del valore di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, vincolante ai vari fini dell’esercizio del potere impositivo, possa condurre a valutazioni diverse tra tutti i comproprietari in ordine alla natura dello stesso immobile

Non è possibile ammettere che l'impugnazione dell'atto di rettifica del valore di un fondo di cui siano proprietari più soggetti, vincolante ai vari fini dell'esercizio del potere impositivo, possa condurre a valutazioni diverse tra tutti i comproprietari in ordine alla natura dello stesso immobile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 agosto 2021, n. 22759 – In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado

In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 agosto 2021, n. 23186 – L’acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse della parte all’impugnazione, consiste nell’accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione

L'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione

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