processo tributario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ANCONA – Sentenza 13 novembre 2020, n. 249 – La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

La legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d’imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti il giudicato si pone come limite suscettibile d’impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d’interpretazione autentica al caso concreto è ammissibile, ai sensi dell’articolo 2 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27183 – Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27181 – In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27039 – Il giudice di merito, nell’esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio:un errore di valutazione ed un errore di percezione- L’errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare

Il giudice di merito, nell'esaminare le prove offerte dalle parti, può incorrere teoricamente in un duplice errore di giudizio:un errore di valutazione ed un errore di percezione- L'errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26847 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 26974 – Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 26965 – L’art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la “precisione” va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica

L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 26968 – Nel processo tributario, pur essendo l’oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell’atto di accertamento, il tema relativo all’esistenza, alla validità ed all’opponibilità all’Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinate minusvalenze deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell’allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell’onere di provare i presupposti di fatto per l’applicazione della norma da cui discende l’invocata diminuzione del reddito d’impresa imponibile

Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all’esistenza, alla validità ed all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinate minusvalenze deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l’applicazione della norma da cui discende l'invocata diminuzione del reddito d'impresa imponibile

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