processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5286 – Il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento

Il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5283 – Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza

Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza

Inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità dell’atto notificato a quello originale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2887 depositata il 7 febbraio 2020 intervenendo in tema di notificazione del ricorso ha ribadito che "la mancanza della sottoscrizione sull'attestazione di conformità apposta sullo stesso, considerato che tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5283 – Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa

Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4661 – Costituisce fatto notorio in quanto acquisito alle conoscenze comuni della collettività, che l’erogazione dei mutui per l’acquisto di abitazioni viene concessa sempre in misura inferiore al valore periziato dell’immobile

Costituisce fatto notorio in quanto acquisito alle conoscenze comuni della collettività, che l'erogazione dei mutui per l'acquisto di abitazioni viene concessa sempre in misura inferiore al valore periziato dell'immobile

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