processo tributario

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione X sentenza n. 4329 depositata il 16 luglio 2019 – Nel processo tributario l’indicazione dei motivi di appello non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione a sostegno del gravame, essendo, sufficiente un’esposizione chiara e univoca – sia pure sommaria – della domanda rivolta al giudice di appello e delle ragioni di doglianza

Nel processo tributario l'indicazione dei motivi di appello non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione a sostegno del gravame, essendo, sufficiente un'esposizione chiara e univoca - sia pure sommaria - della domanda rivolta al giudice di appello e delle ragioni di doglianza

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4331 depositata il 16 luglio 2019 – Chi interviene in un giudizio civile pendente assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima

Chi interviene in un giudizio civile pendente assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26173 – Nullità dell’intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26173 Tributi - Accertamento - Società di persone - Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Nullità dell’intero giudizio Rilevato che La CTR della Campania, con sentenza del 7 maggio 2010, in riforma della sentenza della CTP di Napoli, ha rigettato il ricorso della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 ottobre 2019, n. 26184 – Esclusione dalla tassazione TIA e TARI della superficie di un immobile in cui si svolge attività di logistica e servizi di stoccaggio merci con produzione esclusivamente di rifiuti da imballaggi terziari che per legge vanno smaltimento in via autonoma

Per la violazione dell’obbligo di motivazione pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero 4 del primo comma dell'art.360 c.p.c., è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che, come nella specie, si limiti ad argomentare sulla violazione di legge

Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-189/18 depositata il 16 ottobre 2019 – Qualora l’amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che quest’ultimo, durante il procedimento di cui è oggetto, possa avere accesso a tutti questi elementi e a quelli che possano essere utili alla sua difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso

Qualora l’amministrazione finanziaria intenda fondare la propria decisione su elementi di prova ottenuti nell’ambito di procedimenti penali e di procedimenti amministrativi connessi avviati nei confronti dei fornitori del soggetto passivo, il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che quest’ultimo, durante il procedimento di cui è oggetto, possa avere accesso a tutti questi elementi e a quelli che possano essere utili alla sua difesa, a meno che obiettivi di interesse generale giustifichino la restrizione di tale accesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25727 – Nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri “l’ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza

Nel processo tributario l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone, tuttavia, che la parte dimostri "l'ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2019, n. 25250 – In tema di contenzioso tributario, ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 allorché l’ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l’art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l’autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva

In tema di contenzioso tributario, ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 allorché l'ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2019, n. 24709 – Litisconsorzio necessario tra la società ed i soci per cui il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92, mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

Litisconsorzio necessario tra la società ed i soci per cui il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92, mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

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