processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25528 – Non è legittimato al ricorso per cassazione del litisconsorte, ancorché necessario, pretermesso nel giudizio di appello, potendo questi proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c.

la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente alle parti tra le quali risulti essere stata formalmente emessa la sentenza impugnata alla stregua dei soli dati desumibili dal testo della medesima. Né rileva che il soggetto rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la decisione impugnata, a differenza del contumace, deduca a fondamento della proposta impugnazione la propria qualità di litisconsorte sostanziale indebitamente pretermesso, potendo, oltre a proporre opposizione di terzo, sempre intervenire in appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25362 – Il ricorso in appello, notificato a mezzo posta risulta essere stato proposto tempestivamente, non avendo tenuto conto la sentenza impugnata della sospensione dei termini legata al periodo feriale

l'errore nell'indicazione del parametro normativo di riferimento quanto alla critica svolta nei confronti della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del motivo allorché la sua formulazione, di là dalla rubrica dello stesso, consenta di cogliere l'effettiva censura svolta nei confronti della sentenza impugnata. Nella fattispecie, di là dall'erronea indicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4) della stessa norma, è del tutto evidente dall'articolazione del motivo che la ricorrente ha inteso indicandone gli effetti sul piano della nullità della sentenza — dedurre l' error in procedendo relativo alla violazione ed alla falsa applicazione delle richiamate disposizioni della legge processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23793 – Nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini

nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n.19623 del 01/10/2015);

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25256 – E’ denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale della sentenza d’appello che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

E' denunciabile in cassazione solo il vizio motivazionale della sentenza d'appello che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24905 – Nel contenzioso tributario in caso di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo

In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 546 del 1992 sempreché afferenti all'oggetto della controversia, sicché il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale» (Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016, Rv. 640970 - 01);

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24910 – ICI – In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata

In tema di contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, sicché incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che dichiari la nullità dell’avviso di accertamento sulla base di motivi non dedotti dalla parte interessata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24908 – In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24903 – Accertamento fondato su verifiche bancarie – Il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

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