processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26190 – Il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà, sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile una evidente traccia del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, oppure quando sussista un insanabile contrasto nel percorso argomentativo adottato, che non consente l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

Il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà, sussiste quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile una evidente traccia del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, oppure quando sussista un insanabile contrasto nel percorso argomentativo adottato, che non consente l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26323 – L’oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell’atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo

’oggetto del giudizio va individuato correlando il petitum con la parte espositiva dell’atto introduttivo (causa petendi sostanziale), ovverosia con la realtà fattuale dedotta in giudizio nel ricorso introduttivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2018, n. 25661 – Il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce coincide con l’effettuazione della prestazione – E’ legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto

"In tema di iva, il momento impositivo della prestazione pubblicitaria remunerata col diritto al c.d. cambio merce, ossia alla futura cessione di beni o alla futura prestazione di servizi da parte del committente la pubblicità, che s'inquadra nel novero delle operazioni permutative, coincide con l'effettuazione della prestazione, la quale, costituendo a sua volta il corrispettivo anticipato del c.d. cambio merce, determina al contempo l'imponibilità anche di questa prestazione, purché ne sia già noto l'oggetto alle parti". "In tema di iva, la prestazione pubblicitaria eseguita mediante diffusione del messaggio pubblicitario per il tramite di mezzo radiotelevisivo ubicato in Italia a un'impresa, anch'essa ubicata in Italia, a sua volta incaricata di svolgere servizi pubblicitari, prima di essere fatturata da quest'ultima al committente di pubblicità, è munita del requisito della territorialità, benché sia indirizzata e giunga a utenti ubicati fuori dal territorio dell'Unione europea".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo

«In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25524 – Differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia

la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al numero 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), là dove, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 Ottobre 2018, n. 25519 – Quando, per la notifica di atti, sia consentito servirsi del servizio postale la verifica della tempestività dei ricorsi del contribuente e delle impugnazioni sia del contribuente che dell’amministrazione finanziaria si deve aver riguardo non alla data di arrivo, bensì alla data di spedizione

Nel processo tributario quando sia consentito servirsi del servizio postale, per la verifica della tempestività dei ricorsi del contribuente e delle impugnazioni sia del contribuente che dell'amministrazione finanziaria si deve aver riguardo non alla data di arrivo, bensì alla data di spedizione: e questo in rigorosa applicazione della fondamentale norma di riferimento costituita dal D.Igs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, seconda parte, secondo la quale "in tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate";

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25216 – Sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25216 Tributi - Dazi doganali ed IVA - Valore delle merci - Royalties e diritti di licenza Fatto 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (in seguito, CTR), veniva respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contro la sentenza della Commissione Tributaria [...]

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