CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4629 del 9 marzo 2016 – Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 4629 del 9 marzo 2016 TRIBUTI - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - COMPATIBILITA' CON IL PROCESSO TRIBUTARIO - SUSSISTE - MANCATA APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. E’ impugnata per cassazione la sentenza in data 21.4.2009 con la quale la CTR [...]

