COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Napoli sentenza n. 11522 sez. 32 del 16 dicembre 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – MATERIA DEL CONTENDERE – DEVE ESSERE CIRCOSCRITTA ALLA PRETESA EFFETTIVAMENTE AVANZATA CON L’ATTO IMPUGNATO
RITENUTO IN FATTO
1. La C.T.P. di Caserta con sentenza 1500/2016 depositata il 4.3.2016 ha rigettato Il ricorso del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta (ASl) contro l’avviso di pagamento della somma di Euro 153.955,99 In epigrafe riportato, riguardante contributo consortile per scarico acque in canali consortili anni 2008-2014. A sostegno della decisione la CTP ha rilevato che l’assoggettamento al tributo non richiede necessariamente la qualità di proprietario, e dunque il Consorzio era tenuto in quanto gestore degli immobili e titolare dello scarico che si avvantaggia dell’opera; ha rilevato inoltre che il beneficio no riguarda l’Immobile, ma l’attività in esso espletata, potendo non coincidere la proprietà con la tltolarltà dello scarico.
2. Propone appello il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta ricostruendo la natura del tributo e dolendosi In particolare della mutatio libelli perché con l’avviso di sollecito il pagamento era stato richiesto al Consorzio ASI in veste di proprietario di una serie di immobili, mentre nel corso del giudizio l’ente impositore ha ritenuto che l’obbligo prescindesse da tale qualità, identificandosi col soggetto che trae materialmente vantaggio dallo scarico e quindi col soggetto che ha la disponibilità dello scarico e tale nuova tesi è stata condivisa dai primi giudici. Ribadisce di non essere proprietario degli immobili menzionati nell’avviso, contesta la sussistenza del beneficio e ricostruisce il panorama normativo. Conclude per l’accoglimento dell’appello.
Il Consorzio Generate di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno si è costituito tardivamente.
All’udienza pubblica del 18.11.2016 il Colfegio ha deciso la lite come da dispositivo.
L’appello è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo un principio generale di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità “nella controversia vertente sulla Impugnazione di uri avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d’irrogazione di una sanzione la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato” (v. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016 Rv. 640970 in motivazione; Sez. 5, Sentenza n. 22567 del 01/12/2004 Rv. 578612 ove si evidenzia la differenza rispetto alla pòsizlone ben più elastica dell’Amministrazione nei g udlzi in materia di rigetto di istanze di rimborso).
Ebbene, come si evince chiaramente dall’avviso impugnato, il Consorzio ASI è stato compulsato unicamente quale proprietario di immobili (”si è accertato che gli immobili di proprietà di codesta ditta…”), non rinvenendosi alcun riferimento alle altre ipotesi di legittimazione passiva introdotte per la prima volta in sede contenziosa.
Non è quindi pertinente la giurisprudenza a cui si rifà la difesa dell’ente appellato – e che il Collegio non ignora – perché, come si è visto, qui non si discute di modifiche di domande giudiziali, bensì dell’ambito della materia del contendere come circoscritta con l’atto impugnato (obbligo di contribuzione richiesto al Consorzio ASI “quale proprietario di immobili)”.
La lesione del diritto di difesa per effetto del cambiamento della linea difensiva dell’ente impositore è palese perché la parte, al momento della ricezione dell’atto, non aveva elementi per difendersi su tematiche che l’avviso di pagamento non prospettava neppure sommariamente e che sono state solo successivamente introdotte nel dibattito processuale dal Consorzio, il quale – è appena il caso di osservare – ben avrebbe potuto verificare preliminarmente le intestazioni degli immobili e quindi Inviare l’avviso contenente la corretta formulazione della pretesa.
In conclusione, l’appello va accolto e, in accoglimento del ricorso, l’avviso di accertamento deve essere annullato con conseguente riforma della sentenza
P.Q.M.
accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l’avviso di pagamento impugnato compensa le spese.