processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 3, sentenza n. 163 depositata il 4 marzo 2024 – Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese

Una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19842 depositata il 18 luglio 2024 – Il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito

Il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19834 depositata il 18 luglio 2024 – In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, sezione n. 1, sentenza n. 73 depositata il 28 febbraio 2024 – In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta a configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio pena la nullità assoluta del giudizio stesso

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta a configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio pena la nullità assoluta del giudizio stesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19694 depositata il 17 luglio 2024 – La motivazione é apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio

La motivazione é apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 19736 depositata il 17 luglio 2024 – In tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio

In tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l'omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un'insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio

Processo tributario: il contribuente decade dalla facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili che non siano stati acquisiti dal fisco durante l’accesso nella sede soltanto se l’interessato tiene una condotta diretta a sottrarsi alla prova

Il contribuente decade dalla facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili che non siano stati acquisiti dal fisco durante l’accesso nella sede soltanto se l’interessato tiene una condotta diretta a sottrarsi alla prova

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18824 depositata il 10 luglio 2024 – La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa

La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa

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