processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5269 depositata il 28 febbraio 2024 – Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sez. n. 5, sentenza n. 851 depositata il 4 settembre 2023 – La presunzione legale di residenza pone a carico del contribuente l’onere di provare, con elementi di fatto certi e documentati, il contrario nei casi in cui nel territorio italiano per le società o enti che detengano partecipazioni di controllo in società o enti residenti, qualora il controllo sia realizzato da soggetti residenti in Italia

La presunzione legale di residenza pone a carico del contribuente l'onere di provare, con elementi di fatto certi e documentati, il contrario nei casi in cui nel territorio italiano per le società o enti che detengano partecipazioni di controllo in società o enti residenti, qualora il controllo sia realizzato da soggetti residenti in Italia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 4624 depositata il 21 febbraio 2024 – L’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate in un avviso di accertamento (quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione dell’imposta), non possono ritenersi “tamquam non essent”, al contrario rilevando quali fonti di conoscenza, come fatti o indizi che spetta al giudice di merito valutare in sé, per il loro contenuto intrinseco ovvero insieme agli eventuali elementi di riscontro offerti, anche di carattere presuntivo, che completano il quadro probatorio a sostegno della pretesa tributaria, al fine di decidere se l’Ufficio abbia soddisfatto l’onere della prova a suo carico, con conseguente trasferimento al contribuente dell’onere della prova contraria

L'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da terzi, testualmente riportate in un avviso di accertamento (quale provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di applicazione dell'imposta), non possono ritenersi "tamquam non essent", al contrario rilevando quali fonti di conoscenza, come fatti o indizi che spetta al giudice di merito valutare in sé, per il loro contenuto intrinseco ovvero insieme agli eventuali elementi di riscontro offerti, anche di carattere presuntivo, che completano il quadro probatorio a sostegno della pretesa tributaria, al fine di decidere se l'Ufficio abbia soddisfatto l'onere della prova a suo carico, con conseguente trasferimento al contribuente dell'onere della prova contraria

Le spese giudiziali non possono essere liquidate globalmente ma vanno specificate le voci e gli importi considerati

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4626 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo in tema di indennità per contratti di lavoro a tempo determinato con apposizione del termine nullo, ha  ribadito il principio di diritto secondo cui "... La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta globalmente per spese, competenze e onorari, perché [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3963 depositata il 13 febbraio 2024 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3470 depositata il 7 febbraio 2024 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. n. 23, sentenza n. 2443 depositata il 21 agosto 2023 – A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato

A seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 130/2022, la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto “doppio binario” tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4675 depositata il 21 febbraio 2024 – In materia di società di comodo, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l’importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all’art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società

In materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l'importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società

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