La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4626 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo in tema di indennità per contratti di lavoro a tempo determinato con apposizione del termine nullo, ha  ribadito il principio di diritto secondo cui “… La liquidazione delle spese giudiziali non può essere compiuta globalmente per spese, competenze e onorari, perché ciò non consentirebbe alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunciare le eventuali violazioni, anche alla luce dell’onere, gravante sulla parte che intenda impugnare per Cassazione, dell’analitica specificazione delle voci e degli importi considerati, necessaria per consentire il controllo di legittimità, (così Cass. n. 1707 del 1995; n. 5607 del 1997; n. 9907 del 2001); …”

Inoltre gli Ermellini hanno puntualizzato che “… Il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in condizione di verificare l’osservanza dei minimi tariffari; può, tuttavia, liquidare le spese con unica cifra, comprensiva degli esborsi, delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato, purché, accanto all’importo complessivo, determini il distinto ammontare di questi ultimi, consentendo così alla parte interessata di effettuare, per esclusione, un controllo adeguato sul “quantum” delle voci residue”, (così Cass. n. 7527 del 2002; n. 11006 del 2002; v. più recentemente Cass. n. 15161 del 2019 in motivazione) …”

Infine in tema di mancato rimborso delle spese vive e di trasferta hanno riaffermato il principio statuito dalle S.U. sentenza n. 31030 del 2019 con cui è stato statuito che “… All’avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all’art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit“. …”