RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione II sentenza n. 4262 depositata il 15 luglio 2019 – In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 e non quella generale prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché opera il termine di decadenza triennale, il cui “dies a quo” va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione

In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 e non quella generale prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché opera il termine di decadenza triennale, il cui "dies a quo" va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2019, n. 25288 – Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria

Cessione del credito IVA nell’ambito di un conferimento di ramo di azienda – Risposta 09 ottobre 2019, n. 402 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 ottobre 2019, n. 402 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione del credito IVA nell'ambito di un conferimento di ramo di azienda Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2019, n. 25051 – Richiesta di rimborso dell’IVA, per la fornitura di servizi ricevuti, da parte di una società non residente

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 ottobre 2019, n. 25051 Tributi - IVA - Soggetto non residente - Fornitura di servizi - Appalto per la produzione e conseguente cessione dei diritti di sfruttamento di una serie televisiva - Richiesta di rimborso dell’IVA pagata - Società interposta - Legittimità Fatti di causa Dalla esposizione in fatto [...]

Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione I sentenza n. 1649 depositata il 10 aprile 2019 – La cartella di pagamento è prescritta, dopo la presunta notifica prescindendo dalla sua regolarità, laddove sono passati più di dieci anni dall’annualità di riferimento laddove nessun ulteriore atto interruttivo risulti notificato al contribuente fino all’intimazione di pagamento dal momento

La cartella di pagamento è prescritta, dopo la presunta notifica prescindendo dalla sua regolarità, laddove sono passati più di dieci anni dall’annualità di riferimento laddove nessun ulteriore atto interruttivo risulti notificato al contribuente fino all’intimazione di pagamento dal momento

Commissione Tributaria Provinciale di Roma sezione VII sentenza n. 4339 depositata il 16 luglio 2019 – In tema di processo tributario la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.

In tema di processo tributario la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

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