Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione II sentenza n. 4262 depositata il 15 luglio 2019
Concessioni governative – Servizi di telefonia mobile – Abbonamento – Omesso pagamento – Prescrizione – Triennale – Riferimenti
FATTO E DIRITTO
Con atto trasmesso in via telematica, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale quest’ultima aveva accolto il ricorso della società contribuente B. LTD Sede Secondaria in Italia, avente ad oggetto la cartella di pagamento n. (omissis), relativa a tasse sulle concessioni governative, anno 2007.
L’appellante, invero, deduceva che dalla lettura dell’art. 17 D.P.R. 602/73, già art. 23 D.lgs. 466/99 dell’art. 25 D.P.R. 602/73 doveva essere evidente come il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, previsto a pena di decadenza dall’art. 17 citato per l’esecutività del ruolo e dall’art. 25 per la notifica della cartella di pagamento, trovasse applicazione solo per le imposte dirette e per l’IVA, e non per le altre imposte (come le tasse sulle concessioni governative il cui termine applicabile era ed è quello di cui all’art. 2946 c.c.).
Si costituiva la società contribuente, evidenziando come correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, la disciplina dettata dall’art. 2946 c.c. e segnatamente il termine decennale ivi previsto, dovesse trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui la legge non disponga diversamente. Tuttavia, così non era nella vicenda de qua. A questo proposito, infatti, l’appellata rilevava che l’art. 7 del D.P.R. n. 641/72, rubricato “riscossione coattiva”, faceva rientrare la tassa di concessione all’interno del perimetro applicativo del D.P.R. n. 602/73, nella misura in cui rinviava alle disposizioni dettate per la riscossione delle Entrate dello Stato, e pertanto anche alla disposizione di cui al citato art. 25 (norma questa, che impone di notificare la cartella di pagamento a pena di decadenza entro il 31 dicembre del “secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’Ufficio”). Ulteriore conferma di quanto appena esposto, si evinceva altresì dall’analisi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, a mente del quale “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Ebbene, la normativa sopra menzionata evidentemente imponeva di ritenere applicabile anche alla tassa di concessione governativa il termine di decadenziale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73. E ciò in quanto, la pretesa impositiva contenuta nell’avviso di accertamento era diventata definitiva in data 19 gennaio 2010 e quindi la connessa cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2012. Al contrario, la cartella è stata notificata solo in data 14 settembre 2015, e quindi ben oltre i limiti temporali espressamente previsti dalle disposizioni di legge che regolano la materia. Ed ancora l’appellata insisteva anche sulla dichiarazione di illegittimità della cartella di pagamento, a causa dell’intervenuta prescrizione del credito erariale.
In ultimo venivano comunque riproposti i motivi già esposti in via subordinata dalla Società nel precedente grado del giudizio attinenti alla prescrizione del degli interessi e delle sanzioni pretese, non essendo stati oggetto di una espressa statuizione sul punto, in quanto ritenuti assorbiti, il tutto ribadito anche nelle depositate controdeduzioni.
Alla pubblica udienza del 1/7/2019, comparse le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.
Ritiene questo Collegio che l’appello sia da respingere.
Occorre premettere come secondo la Suprema Corte di Cassazione “in tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui all’art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 e non quella generale prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché opera il termine di decadenza triennale, il cui “dies a quo” va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione e, cioè, in quello entro cui deve essere pagata la bolletta poiché la tassa di concessione governativa va riscossa unitamente al canone di abbonamento, ai sensi della nota 1 all’art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972” (cfr. Cass. Sez. 5 sent. n. 20522 del 12/10/2016).
Pertanto appare corretto l’operato dell’Agenzia delle Entrate che in data 20/11/2009 aveva provveduto a richiedere, con l’avviso in atti, il pagamento delle tasse sulle concessioni governative connesse all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile per l’anno 2007.
Tuttavia, nel caso di specie, appare maturata la prescrizione quinquennale.
Dalla documentazione prodotta e non contestata, è risultato che in data 24/11/2009 veniva notificato alla società l’avviso di accertamento, relativo al mancato versamento dei tributi in questione, avviso non impugnato, con la conseguente definitività della pretesa erariale alla data del 24/1/2010.
Ecco allora che, a fronte di un credito erariale che si prescrive in cinque anni, non vertendosi in caso di provvedimento giurisdizionale definitivo, e trattandosi di pagamento da effettuarsi a scadenze annuali (art. 2948 n. 4), il ruolo e la cartella venivano emessi oltre il termine prescrizionale previsto, ovvero, oltre il 24/1/2015 (il ruolo è del 1/7/2015 mentre la cartella e del 14/9/2015). Si ricorda, che proprio in ossequio all’intervento delle Sezioni Unite, sent. n. 23397/2016, debba sempre farsi riferimento al termine di prescrizione “di base” previsto per i diversi crediti erariali, alcuni dei quali si prescrivono in dieci anni, come, ad esempio, l’IRPEF, l’IVA, l’ILOR, non potendoli equiparare agli interessi ed a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, per i quali l’art. 2948 numero 4) c.c. prevede invece la prescrizione quinquennale, come nel caso di specie, altri in cinque e/o in tre anni (come ad esempio i tributi locali).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra, esposte l’appello dell’Ufficio non può essere accolto.
Risultano comunque ricorrere giustificati motivi, in ragione dell’esito della decisione adottata, per la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.
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