RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20701 depositata il 25 luglio 2024 – Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell’art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98

Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 19702 depositata il 17 luglio 2024 – Il decorrere del termine biennale per il rimborso dell’IVA, in via alternativa, entro i due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa oppure dal definitivo accertamento o all’atto della modificazione in via definitiva dal rapporto tributario a seguito di atto dell’autorità

Il decorrere del termine biennale per il rimborso dell'IVA, in via alternativa, entro i due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa oppure dal definitivo accertamento o all'atto della modificazione in via definitiva dal rapporto tributario a seguito di atto dell'autorità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza depositata n. 19987 il 19 luglio 2024 – La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati

Prescrizione decennale per i crediti erariali e quinquennale per gli interessi e le sanzioni relative ai crediti erariali

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 11676 depositata il 30 aprile 2024, è intervenuta in tema di prescrizione dei tributi, ribadendo i principi di diritto secondo cui "... «La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16290 depositata il 16 giugno 2024 – Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16889 depositata il 19 giugno 2024 – L’impossibilità di agire, cui la legge attribuisce rilevanza quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, è solo quella che deriva da impedimenti legali e non abbraccia l’ignoranza in cui versi il titolare del diritto in ordine al fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

L’impossibilità di agire, cui la legge attribuisce rilevanza quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, è solo quella che deriva da impedimenti legali e non abbraccia l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto in ordine al fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  sentenza n. 14312 depositata il 22 maggio 2024 – La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l’ente impositore all’esigibilità del credito tributario

La tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, diversamente dopo la notifica dell'avviso di accertamento, emesso a pena di decadenza, la decorrenza del termine di prescrizione successivo alla scadenza del termine decadenziale sarebbe immediata, non essendovi alcun impedimento per l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13217 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si e affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982

In tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si e affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982

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